Dati SIPA verificabili in concreto e obbligo di riesame sull’autotutela (TAR Lazio n. 15827 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per l’attribuzione di finanziamenti pubblici, quando la valutazione dipende da dati custoditi in banche dati nella disponibilità esclusiva dell’Amministrazione, l’istruttoria è legittimamente condotta su tali risultanze. Le stesse, tuttavia, non sono sottratte a verifica in concreto ove le parti concorrenti avanzino contestazioni specifiche e non meramente emulative o ispettive. Il sistema informatico di raccolta dati costituisce mera fonte regolatrice del procedimento e non può fondare una sfera di sostanziale insindacabilità. In presenza di incongruenze non risolte, l’Amministrazione ha l’obbligo di riesaminare in contraddittorio e di prendere motivatamente posizione, anche sull’istanza di autotutela. Il giudice amministrativo, fuori dai casi dell’art. 120 c.p.a., non può accertare per la prima volta i presupposti sostanziali omessi, ma annulla ai fini del rinnovo istruttorio ex art. 34 c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente, armatrice di un motopesca operante nella GSA 17 – sistema Rapidi, partecipa alla misura di arresto definitivo dell’attività di pesca prevista dall’art. 20 del Reg. (UE) n. 2021/1139 nell’ambito del FEAMPA 2021/2027. Nella sub-graduatoria approvata dal Ministero competente è collocata al quarto posto come ammessa non finanziabile, mentre risultano finanziabili la seconda e, in terza posizione, un’unità concorrente.
Impugna la graduatoria deducendo l’eccesso rispetto all’obiettivo minimo di disarmo, errori nel computo delle giornate di pesca dell’unità seconda classificata e un divario di soli 0,54 punti rispetto alla terza, oltre al silenzio sulle istanze di accesso e di autotutela. Il terzo graduato propone ricorso incidentale avverso il punteggio della seconda. Il Ministero e la controinteressata resistono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le questioni di rito. Le censure svolte con le memorie ex art. 73 c.p.a. sulla posizione della terza graduata e sul divieto di finanziamento ulteriore sono inammissibili come motivi nuovi, dovendo essere introdotte con motivi aggiunti. Il ricorso incidentale è a sua volta inammissibile, perché le doglianze contro la seconda classificata avrebbero richiesto un ricorso autonomo e non sono dirette a paralizzare l’azione della ricorrente; esso è qualificabile come mero atto di adesione alle censure principali.
Nel merito, il primo motivo è respinto: la soglia di 137 GT fissata dall’Allegato G del D.D. n. 319453/2024 costituisce obiettivo minimo e non massimo di disarmo, sicché il finanziamento di due unità per complessivi 172 GT non viola l’autovincolo.
Il nucleo della decisione riguarda l’attendibilità dei dati SIPA. L’Amministrazione li assume a fonte esclusiva, richiamando l’art. 4, comma 4, del decreto e il sistema di gestione e controllo SIGECO. Il Collegio non condivide questa impostazione: la previsione è norma regolatrice del procedimento e non preclude il riscontro dei dati grezzi immessi automaticamente dagli e-logbook. Diversamente opinando si creerebbe un’area di insindacabilità del procedimento, in contrasto con l’art. 69 del Reg. (UE) 2021/1060, che impone qualità, accuratezza e affidabilità dei sistemi di sorveglianza e dei dati.
Le contestazioni non sono emulative. Le stampe iniziali consistevano in stringhe prive di attestazioni; l’istruttoria ha poi fatto emergere plurime incongruenze nei dati, segnalate dalle perizie di entrambe le parti e dalla nota tecnica ministeriale. I dati di partenza sono confermati dall’Ufficio, ma le criticità su uscite festive, duplicazioni e superamento delle 72 ore settimanali restano non risolte, alimentate dalle stesse deroghe invocate dal Ministero.
Ne discende un difetto sostanziale di istruttoria e un illegittimo diniego di esercizio dell’autotutela. Poiché non è possibile accertare in giudizio l’esatto numero di giornate, il ricorso è accolto ai fini del riesame: l’Amministrazione dovrà rideterminarsi in contraddittorio, anche allo stato degli atti, sui punteggi della seconda, terza e quarta graduata. Spese compensate.
Nota della Redazione
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