Subappalto necessario e soccorso istruttorio: no all’integrazione tardiva del requisito (Cons. Stato n. 7134 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui l’operatore economico manifesta la volontà di ricorrere al subappalto necessario per le lavorazioni riconducibili a una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria costituisce modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione. La sua omissione in sede di offerta non è sanabile mediante soccorso istruttorio, perché l’integrazione postuma equivarrebbe a una sostanziale rimessione in termini e comporterebbe una carenza sostanziale non emendabile. Il consorzio che intenda comprovare la qualificazione per il tramite di una consorziata non esecutrice deve indicarla preventivamente in gara, unitamente alla dichiarazione di volersi avvalere dei suoi requisiti. La lex specialis che imponga l’indicazione delle lavorazioni da subappaltare all’atto dell’offerta vincola la stazione appaltante in forza del principio di autovincolo, senza che rilevi il contrasto con la previsione codicistica, alla quale la disciplina di gara resta comunque subordinata.
Il Fatto
Il Consorzio Imprenditori Edili, potenziale aggiudicatario del lotto n. 6 di un accordo quadro indetto da Rete Ferroviaria Italiana per lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati ferroviari, veniva escluso dalla procedura. Il RUP rilevava che l’operatore, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non possedeva un requisito di partecipazione: non aveva dichiarato la qualificazione nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria LOC001 da SQ 0011 di RFI, né la volontà di ricorrere al subappalto necessario delle relative lavorazioni.
Il Consorzio impugnava l’esclusione e il rigetto dell’istanza di autotutela davanti al TAR Lazio, chiedendo il risarcimento in forma specifica. Nel corso del giudizio interveniva l’aggiudicazione in favore della seconda graduata, anch’essa impugnata con motivi aggiunti. Il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti. Il Consorzio proponeva appello, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di interesse, riproposta in appello ai sensi dell’art. 101 Cod. proc. amm.: l’appellante non aveva impugnato il paragrafo XV.1 del disciplinare, che preclude il ricorso al subappalto in mancanza di indicazione in sede di offerta. L’eccezione è accolta, perché l’esclusione era dovuta proprio al tentativo di integrare, all’esito del soccorso istruttorio, la dichiarazione originariamente carente.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 104 Cod. proc. amm.: la tesi della prevalenza della lex specialis sulle previsioni codicistiche non era stata formulata in primo grado. Nel ricorso introduttivo si sosteneva, diversamente, che tanto le norme di legge quanto il disciplinare consentissero l’integrazione. La censura è comunque infondata: il paragrafo IX va letto insieme al paragrafo XV.1, non impugnato, e in applicazione del principio di autovincolo la stazione appaltante non poteva accogliere l’integrazione postuma.
Il secondo motivo è respinto: il TAR non ha violato l’art. 34, comma 2 Cod. proc. amm., avendo deciso una questione espressamente proposta dall’allora ricorrente. Il cumulo alla rinfusa è stato correttamente escluso, perché riservato ai consorzi stabili, mentre il Consorzio partecipava come consorzio fra imprese artigiane ex art. 65, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36 del 2023.
Il terzo motivo è infondato sotto tutti i profili. Il riconoscimento sostanziale della qualità di consorzio stabile presuppone riscontri precisi sulla comune struttura d’impresa, nella specie non forniti (Cons. Stato, V, n. 6777 del 2023). Il cumulo alla rinfusa è escluso per i consorzi di imprese artigiane dal Regolamento di qualificazione di RFI, non impugnato. La consorziata asseritamente qualificata non è mai stata menzionata negli atti di gara, né ha reso le dichiarazioni sui requisiti generali ex artt. 94 e 95 richieste dall’art. 67, comma 3. Tale omissione non è sanabile (Cons. Stato, V, n. 3819 del 2023).
Il quarto motivo è respinto: ai fini dell’art. 65, comma 2, lett. b) e c) è necessario che l’offerente provi preventivamente i requisiti della consorziata e dichiari di volersene avvalere. Il RUP aveva attivato il soccorso per chiarire il possesso della qualificazione, mentre l’operatore dichiarò autonomamente la volontà di subappaltare, così evidenziando una carenza sostanziale non sanabile. Difetta quindi il presupposto del soccorso istruttorio processuale. L’appello è respinto e l’istanza risarcitoria rigettata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.