Infrastrutture di comunicazione elettronica esenti da accatastamento nel condono edilizio (TAR Abruzzo n. 74 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e sono escluse dal novero delle unità immobiliari autonomamente funzionali e reddituali, con la conseguenza che non sono soggette all’obbligo di denuncia di accatastamento. L’art. 4, comma 2, del decreto legge n. 2/1988, convertito nella legge n. 68/1988, ha soppresso la lettera e) dell’art. 35 della legge n. 47/1985, eliminando dal novero dei documenti da allegare alla domanda di condono edilizio la prova dell’avvenuta presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione di accatastamento. La pubblica amministrazione non può pertanto subordinare il rilascio del permesso di costruire in sanatoria alla produzione di un documento non più richiesto dalla legge, pena la violazione del divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una società titolare di infrastrutture di trasmissione radio-televisiva presentava nel 1995 istanza di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 per una postazione televisiva composta da un manufatto e da un traliccio, realizzata nel 1992. Nel corso del procedimento il Comune richiedeva, con due distinte note, la produzione della denuncia di accatastamento all’ufficio tecnico erariale.
A seguito dei solleciti della società, che evidenziava l’avvenuto versamento di oblazione e oneri e l’acquisizione dei pareri favorevoli degli enti competenti, il Comune negava il rilascio del titolo in sanatoria proprio per la mancata produzione del documento di accatastamento. La società impugnava quindi la determinazione dirigenziale davanti al TAR Abruzzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sull’inesigibilità della denuncia di accatastamento. Muove dal principio tempus regit actum: la legittimità del provvedimento che definisce un procedimento ad istanza di parte va valutata alla luce del quadro normativo vigente al momento della sua adozione, cioè al 26 ottobre 2017, e non a quello esistente alla presentazione dell’istanza.
Su questa base il TAR ricostruisce il quadro normativo applicabile. L’art. 4, comma 2, del decreto legge n. 2/1988 ha soppresso la lettera e) dell’art. 35 della legge n. 47/1985, che tra i documenti da allegare alla domanda di condono prevedeva la prova dell’avvenuta presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento. Il manufatto e il traliccio costituiscono poi una rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico secondo la definizione dell’art. 1, comma 1, lettera a), del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il Collegio richiama quindi l’art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259/2003, nella versione applicabile ratione temporis, che assimila ad ogni effetto le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria e le esclude dal novero delle unità immobiliari autonome, affermandone l’irrilevanza ai fini della rendita catastale. Ne deriva l’erroneità del richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 24026 del 2015, antecedente alla novella che ha introdotto tale assimilazione.
Il Comune, richiedendo la denuncia di accatastamento, ha imposto un onere procedimentale non più previsto dalla legge. Ciò integra la violazione dell’art. 1, comma 2, legge n. 241/1990, che vieta di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie, nella specie non esplicitate. Assorbito il terzo motivo, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Le spese non sono ripetibili in ragione del sopravvenuto mutamento del quadro normativo e della mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.