Giudicato formatosi nei confronti della cessionaria d’azienda avente causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10527 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sostanziale formatosi in un processo presupposto è opponibile alla società che, dichiarandosi avente causa della parte cedente e invocando l’art. 111 cod. proc. civ., abbia impugnato con ricorso per cassazione la sentenza resa nei confronti di quest’ultima. In tal caso il vincolo si è formato direttamente nei confronti del soggetto che ha partecipato al giudizio di legittimità e non può essere rimesso in discussione ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. L’accertamento della continuità giuridica del rapporto di lavoro, compiuto nella sentenza presupposta, è pertanto idoneo a fondare la pretesa risarcitoria verso la cessionaria d’azienda.

Il Fatto

Una lavoratrice, già socia di una cooperativa, ha ottenuto una sentenza della Corte d’Appello di Catania che dichiarava nulla la sua estromissione dal rapporto di lavoro e condannava la cooperativa al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni non percepite fino al 04.07.2013. Nelle more, nel 2008, era intervenuta la cessione d’azienda dalla cooperativa a una s.r.l.

La lavoratrice ha quindi ottenuto dal Tribunale di Catania un decreto ingiuntivo nei confronti della cessionaria per il pagamento delle retribuzioni del periodo agosto 2013 – aprile 2015. La società ha proposto opposizione; il Tribunale l’ha accolta, revocando il decreto, sul rilievo che la sentenza presupposta non conteneva alcuna statuizione di ripristino del rapporto di lavoro e che il debito non era iscritto in bilancio. La Corte d’Appello, in riforma, ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto. La società ha proposto ricorso per cassazione; la lavoratrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale si articola in tre motivi. Il primo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2560 e 2112 cod. civ., nonché carenza di motivazione. La Corte lo dichiara inammissibile quanto al n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., per mancata indicazione del fatto decisivo omesso, e infondato nel resto. Le regole dell’efficacia soggettiva del giudicato non sono state violate, perché la Corte territoriale ha evidenziato che al processo presupposto partecipò poi anche la società, che dichiarandosi avente causa della cooperativa propose ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, poi rigettato. Quel giudicato si è quindi formato direttamente nei suoi confronti, anche sul piano formale e processuale.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine al passaggio in giudicato. La Corte lo rigetta: la sentenza impugnata ha motivato e la motivazione è conforme a diritto, perché risponde all’esatta portata del giudicato presupposto. Il richiamo alle “comuni regole del diritto civile” era stato compiuto proprio per stabilire le conseguenze dell’accertata assenza di qualunque atto idoneo a incidere sulla continuità del rapporto di lavoro; tale non era stata ritenuta la sola delibera di esclusione della socia dalla compagine societaria, nel vigore della legge n. 142/2001 prima delle modifiche del 2003.

Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 2533 cod. civ. e della legge n. 142/2001 ante riforma, invocando la sentenza delle Sezioni Unite n. 27436/2017. La Corte lo dichiara inammissibile per plurime ragioni: quanto al n. 5) per mancata indicazione del fatto decisivo; quanto al n. 3) perché volto a eludere la portata preclusiva del giudicato formatosi a seguito della sentenza di questa Corte n. 3138/2015, non più rimetibile in discussione.

Il ricorso incidentale è invece fondato. La lavoratrice aveva proposto domanda di condanna della società al risarcimento dell’ulteriore danno, pari alle retribuzioni non percepite dall’01.05.2015 fino alla sentenza, sin dal primo grado e riproposta in appello. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la creditrice opposta ha la veste sostanziale di attrice e solo formale di convenuta, sicché quella domanda è in realtà una ulteriore domanda. La Corte territoriale avrebbe dovuto esaminarla, valutandone ammissibilità e fondatezza. Sul punto la sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di tutti i gradi. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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