Il giudicato conforma il riesercizio del potere edilizio ed esaurisce la discrezionalità (Cons. Stato n. 8752 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che annulla un diniego di permesso di costruire conforma il successivo esercizio del potere amministrativo e ne esaurisce i margini di discrezionalità tecnica. Il Comune non può, in sede di riesame, riproporre le ragioni ostative già scrutinate e ritenute infondate dal giudice, né revocare in dubbio la legittimazione del richiedente, la destinazione dell’intervento alla conduzione del fondo e la disciplina urbanistica applicabile ratione temporis. La reiterazione dei medesimi profili vizianti integra violazione del principio del one shot temperato. Il diniego che opponga la mancata trasmissione di documentazione in realtà già acquisita al protocollo dell’ente è contraddittorio e affetto da deficit istruttorio. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza dell’appello, annulla l’atto e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno in zona agricola E1 del piano di fabbricazione comunale, aveva chiesto nel dicembre 2016 il rilascio di un permesso di costruire per una casa colonica con deposito attrezzi. Il Comune aveva dapprima sospeso il procedimento, poi lo aveva rigettato nel 2019 con determina motivata su tre assunti ostativi. Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva annullato quel diniego con sentenza passata in giudicato, ordinando all’amministrazione di riesaminare l’istanza.
Nel riesercizio del potere il Comune aveva opposto un nuovo diniego fondato sull’inapplicabilità ratione temporis del Regolamento Edilizio Tipo regionale; anche tale atto veniva annullato con altra sentenza non impugnata. Seguiva, nel febbraio 2024, un ulteriore diniego definitivo, impugnato con motivi aggiunti. Il TAR respingeva l’azione di nullità e, con la sentenza qui gravata, anche quella di illegittimità. La ricorrente ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il fulcro della controversia nello scrutinio del diniego del febbraio 2024, con cui il Comune ha reiterato il potere sull’istanza del 2016. I motivi ostativi opposti ripropongono, in parte qua, le stesse ragioni già censurate dal giudice: la pretesa carenza del requisito soggettivo e la mancanza di prova della funzionalizzazione dell’intervento alla conduzione del fondo agricolo.
Su questi profili il giudice amministrativo era già intervenuto a regolare il rapporto sostanziale e a dettare la regola iuris applicabile. La pronuncia di annullamento aveva conformato la successiva azione amministrativa, erodendo la sfera di discrezionalità tecnica residua in punto di accertamento della titolarità del requisito e del giustificativo agricolo. Le stesse ragioni, riproposte nel 2024, si pongono in evidente contrasto con il dictum del giudice.
Il Collegio richiama poi l’ulteriore giudicato che ha ritenuto illegittimo il diniego fondato sul Regolamento Edilizio Tipo, in forza della disposizione transitoria dello stesso Regolamento: le istanze presentate prima della sua approvazione vanno esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione. Ne deriva che il Comune non poteva revocare in dubbio né la legittimazione della ricorrente, né la destinazione dell’intervento, né la disciplina urbanistica applicabile: i margini di discrezionalità si erano esauriti.
Si rivela pertanto fondato il motivo con cui l’appellante deduce la violazione del principio del one shot temperato, avendo il Comune già deciso più volte sulla medesima istanza. Quanto al terzo profilo ostativo — la mancata trasmissione della documentazione attestante la conduzione del fondo — la Corte rileva che l’asseverazione era stata depositata nel 2017 e acquisita al protocollo dell’ente. Il diniego è dunque contraddittorio rispetto alla documentazione già in possesso dell’ufficio e rivela un deficit istruttorio.
L’appello è accolto e il provvedimento annullato. La declaratoria di nullità resta preclusa, perché esclusa dal capo di sentenza non appellato. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova. Il Collegio condanna l’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., a emanare l’atto richiesto entro novanta giorni, nominando in caso di inadempienza il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Brindisi. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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