Accesso all’area funzionari: la laurea è requisito inderogabile anche per gli educatori (TAR Lombardia n. 1280 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso dall’esterno all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione degli enti locali è subordinato al possesso del diploma di laurea, requisito che l’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 487/1994, richiamato dall’art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165/2001, pone come necessario e sufficiente. L’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 conferma la regola e riserva alla contrattazione collettiva la sola valorizzazione del personale già in servizio, escludendo espressamente ogni deroga per l’area dell’elevata qualificazione. I titoli abilitanti all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 non sono equipollenti alla laurea, perché l’equipollenza deve risultare da una norma di legge e non è stabilita dall’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 65/2017. Il bando che richieda la laurea non è pertanto viziato per violazione di legge né configura una discriminazione indiretta per ragioni di età, essendo la scelta oggettivamente giustificata da una finalità legittima.
Il Fatto
Le ricorrenti, educatrici in servizio o già impiegate nelle scuole dell’infanzia comunali con contratti a tempo determinato o alle dipendenze di imprese appaltatrici, hanno impugnato la determinazione con cui il Comune ha indetto una selezione per la copertura di venti posti di istruttore direttivo dei servizi educativi, da inquadrare nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.
Il bando richiedeva tra i requisiti di ammissione la laurea, escludendo il diploma magistrale e gli altri titoli abilitanti posseduti dalle ricorrenti, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002. Dopo la diffida e il riscontro negativo dell’amministrazione, esse hanno dedotto l’illegittimità della clausola per contrasto con la normativa transitoria sull’abilitazione all’insegnamento, per disparità di trattamento e per discriminazione indiretta correlata all’età. Respinta la domanda cautelare, hanno esteso l’impugnazione alla determinazione di approvazione della graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati, richiamando la giurisprudenza amministrativa intervenuta sulla stessa questione. Muove dalla censura relativa alla scelta programmatoria: le ricorrenti non contestano i requisiti del concorso, ma assumono che il Comune avrebbe dovuto indire una selezione riservata o aperta anche ai diplomati, in vista della loro stabilizzazione.
Il rilievo non coglie nel segno. La scelta del profilo da selezionare e della tipologia di concorso rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile per violazione di legge e eccesso di potere, e nel caso concreto non è dedotta alcuna irragionevolezza. Il Comune ha peraltro dimostrato di aver esercitato quella scelta con una distinta procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato, alla quale le ricorrenti hanno potuto partecipare.
Quanto ai requisiti della selezione, il Tribunale osserva che l’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 487/1994 esprime un principio generale che subordina l’accesso all’area funzionari al possesso della laurea, coerentemente con l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001. Quest’ultimo demanda alla contrattazione collettiva i sistemi di valorizzazione del personale già in servizio, ma esclude espressamente tale deroga per l’area dell’elevata qualificazione. L’equipollenza tra titoli di studio di livelli diversi deve poi risultare da una norma di legge: non la stabilisce l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 65/2017, che si limita a riconoscere validità ai titoli regionali per l’accesso ai posti di educatore, senza equipararli alla laurea richiesta per l’accesso all’area dei funzionari.
Neppure le norme contrattuali invocate dalle ricorrenti giovano alla loro tesi. L’art. 13, comma 5, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 riguarda le procedure già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, mentre il comma 6 si rivolge ai dipendenti in servizio e consente la progressione tra le aree, non la stabilizzazione dei precari, materia riservata alla legge. Ammettere il contrario comporterebbe una novazione oggettiva del rapporto e una vera e propria stabilizzazione in violazione dell’art. 97 Cost.
Infine, il Collegio esclude la discriminazione indiretta: la scelta dei requisiti di accesso, normativamente imposta, è oggettivamente giustificata da una finalità legittima, ossia la selezione dei candidati migliori e più meritevoli, secondo la definizione dell’art. 2, comma 2, direttiva 2000/78/UE. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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