Parcheggi temporanei in area PAI ad alta pericolosità: diniego a esito vincolato (TAR Puglia n. 254 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Norme Tecniche di Attuazione del PAI individuano in via tassativa, mediante l’impiego dell’avverbio “esclusivamente“, gli interventi consentiti nelle aree ad alta e media pericolosità idraulica. Ne discende un duplice vincolo: uno assoluto, che vieta del tutto gli interventi non riconducibili alle tipologie ammesse, e uno relativo, che subordina quelli elencati alla verifica in concreto del loro impatto da parte dell’Autorità di Bacino. Ove il progetto non rientri tra gli interventi ammissibili, il diniego del permesso di costruire costituisce atto a esito vincolato e l’amministrazione può limitarsi a dar conto di tale circostanza, senza che sia necessaria alcuna ulteriore valutazione di incidenza. La valutazione in concreto resta necessaria solo quando si proponga uno degli interventi astrattamente consentiti.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato nel giugno 2022 istanza al Comune di Gallipoli, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 380/2001, per la realizzazione di un parcheggio temporaneo su un terreno agricolo classificato nel N.C.T. al Fg. 2 p.lla 895. L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con parere prot. n. 42360 del 23 giugno 2023, ha ritenuto l’intervento non compatibile con le NTA del Piano di Assetto Idrogeologico, perché l’area interferisce con zone ad alta, media e bassa pericolosità idraulica e l’opera non figura tra quelle consentite dall’art. 7 delle NTA.
Sulla scorta di tale parere, il Comune ha comunicato il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990 e ha poi rigettato l’istanza con provvedimento del 15 marzo 2024. Il ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, non applicabilità dell’art. 4, co. 7, delle NTA, riconducibilità del progetto alle fattispecie dell’art. 7, lettere b), c), d) e i), e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 65 d.lgs. 152/2006 riconosce efficacia vincolante al PAI; l’art. 4, co. 7, delle NTA impone, per i manufatti lambiti da aree a diversa pericolosità, l’applicazione delle prescrizioni più restrittive; gli artt. 7 e 8 delle NTA elencano in modo tassativo gli interventi ammessi nelle zone ad alta e media pericolosità. L’area destinata a parcheggio è classificata, per la quasi totalità, ad alta e media pericolosità idraulica.
Il TAR esamina quindi le singole lettere richiamate dal ricorrente e le esclude una per una: la lettera b) concerne l’adeguamento e la ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi esistenti, non la destinazione ex novo di un’area a parcheggio; la lettera c) riguarda la mera manutenzione; la lettera d) le opere essenziali e non delocalizzabili, qualità che non può desumersi dalla sola volontà del Comune di favorire i parcheggi estivi, potendo gli stessi essere localizzati altrove; la lettera i) interventi di carattere specifico, diversi da quello in esame.
Da qui la distinzione portante: dagli artt. 7 e 8 discende un vincolo assoluto per gli interventi non rientranti nelle tipologie ammesse e un vincolo relativo per quelli elencati, eseguibili solo alle condizioni previste e previa verifica in concreto. Poiché il progetto non è riconducibile ad alcuna fattispecie ammessa, il diniego è atto a esito vincolato e la motivazione può risolversi nella constatazione dell’esclusione, non residuando alcun ulteriore potere valutativo.
Il Collegio ritiene irrilevante che il progetto non preveda veri e propri manufatti, se non un gazebo o un ombrellone per la biglietteria. Le NTA si rivolgono a tutti gli “interventi” suscettibili di incidere sul territorio, a prescindere dall’edificazione, come conferma l’art. 4, co. 3, e la stessa elencazione degli artt. 6, 7 e 8. L’art. 6, co. 3, del resto, vieta espressamente il transito e la sosta di veicoli se non per attività di controllo e manutenzione o se autorizzati dall’autorità idraulica. La realizzazione di un parcheggio, concentrando in un’area circoscritta veicoli di grosso peso e afflusso di persone, aumenta i rischi connessi alla pericolosità del sito: il divieto non è perciò irragionevole né sproporzionato.
Quanto al richiamo dell’art. 4, co. 7, il TAR osserva che il concetto di manufatto è generico e comprende qualsiasi prodotto del lavoro umano, non solo l’edificazione; in ogni caso il progetto è unitario e si colloca in area quasi interamente ad alta e media pericolosità. Il precedente dello stesso TAR richiamato dal ricorrente è dichiarato irrilevante, riguardando l’istanza di condono ex art. 32 l. 47/1985 con vincolo successivo all’opera. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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