Giudicato esecutivo: preclusa la riproposizione delle questioni già decise e non impugnate (Cass. pen. Sez. III n. 35680 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La preclusione del giudicato esecutivo è inoperante non solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, sopravvenuti alla decisione, ma anche quando sono prospettati elementi pregressi o coevi che non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte della decisione stessa. La preclusione opera, di converso, per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise, senza estendersi alle questioni meramente deducibili, ossia proponibili ma non dedotte e quindi non espressamente valutate. L’omessa impugnazione del provvedimento che ha respinto l’istanza preclude la riproposizione della medesima istanza articolata in contestazione di quella decisione, per violazione del principio ne bis in idem. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 24 marzo 2026, dichiara inammissibile l’istanza proposta nell’interesse del ricorrente per identità di questioni di fatto e di diritto rispetto a quelle già decise con altra ordinanza in sede esecutiva.

Il ricorrente impugna quel provvedimento con ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa sostiene l’insussistenza dell’identità delle questioni, perché la prima ordinanza si era limitata alla legittimazione del richiedente e alla legittimità del permesso di costruire, mentre la seconda investirebbe l’efficacia dell’acquisizione gratuita, la disapplicazione della concessione edilizia e la sanabilità dell’opera. Il giudice dell’esecuzione non avrebbe argomentato in cosa consistesse la dedotta identità.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama la giurisprudenza costante sul giudicato esecutivo (Sez. I n. 27712 del 2020, Sez. I n. 7877 del 2015, Sez. I n. 40647 del 2014): la preclusione non opera quando siano dedotti elementi nuovi o quando elementi pregressi non siano stati oggetto di considerazione, neppure implicita. Opera invece per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise, non per quelle meramente deducibili (Sez. I n. 36547 del 2025).

Applicando il principio, la Corte rileva che la precedente istanza, respinta con ordinanza del 19 novembre 2025, era stata disattesa per carenza di interesse e legittimazione del richiedente, attivatosi in ritardo rispetto all’ingresso del bene nel patrimonio indisponibile del Comune per inottemperanza all’ordine di demolizione (Sez. III n. 36774 del 2024), e per illegittimità dell’atto di sanatoria, rilasciato in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge.

Il ricorso proposto avverso la decisione in questa sede impugnata costituisce, a ben vedere, una sorta di impugnazione della precedente ordinanza. Non contiene nuove allegazioni, ma si articola in doglianze sulla necessità di un provvedimento espresso di qualificazione del cespite come comunale, sulla formalizzazione dell’atto di trasferimento, sulla titolarità del bene in assenza di provvedimento di acquisizione, sulla sanatoria rilasciata e sul limite ai poteri di disapplicazione del giudice.

Si tratta della reiterazione delle richieste avanzate con la prima istanza. Nulla è mutato e il ricorrente censura il percorso argomentativo dell’ordinanza del 19 novembre 2025, non impugnata. La stessa formulazione in chiave critica tradisce la natura di censura a quel provvedimento, che su quelle questioni aveva fondato il rigetto.

L’omessa impugnazione del primo provvedimento preclude efficacemente la riproposizione della medesima istanza, per violazione del ne bis in idem. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo secondo la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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