Revocatoria fallimentare: onere della scientia decoctionis e limiti del travisamento (Cass. civ. Sez. I n. 26560 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, spetta alla curatela provare la scientia decoctionis dell’accipiens. Il vizio di travisamento della prova, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando investa una svista sul fatto probatorio in sé e non una verifica logica sulla riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto. La doglianza che solleciti una diversa lettura del compendio probatorio e un nuovo apprezzamento della prova indiziaria è inammissibile. In presenza di doppia conforme non è invocabile il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il fallimento di una società editoriale conveniva in giudizio una fornitrice chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall., dei pagamenti ricevuti nei sei mesi anteriori all’apertura del fallimento, per un importo complessivo di oltre cinquecentomila euro. La convenuta si difendeva invocando l’assenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello confermava, escludendo che dagli elementi offerti dalla curatela emergessero indici gravi, precisi e concordanti della conoscenza dello stato di decozione. La sentenza veniva impugnata dalla società assuntrice del concordato fallimentare, che aveva acquisito l’attivo e le azioni revocatorie della procedura.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della legittimazione e dell’interesse ad impugnare della ricorrente. Poiché il decreto di omologazione del concordato fallimentare, divenuto definitivo, aveva trasferito all’assuntrice l’intero attivo e ogni giudizio attivo, la legittimazione è riconosciuta sul richiamo di Cass. Sez. I, ordinanza n. 15793 del 15/06/2018.
Nel merito, il primo motivo denuncia il travisamento del contenuto di una raccomandata inviata dalla fornitrice nell’aprile 2015. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto quando consiste in una svista sul fatto probatorio, mentre è censurabile ex art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. quando riflette la lettura del fatto proposta da una parte. Nel caso concreto la doglianza non investe una svista, ma la verifica logica del compendio probatorio: si sollecita un nuovo sindacato della quaestio facti, precluso in sede di legittimità.
I motivi secondo, terzo e quarto deducono la motivazione apparente su punti decisivi. La Corte richiama il principio per cui la nullità ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016; Sez. Un. n. 8053 del 2014). La sentenza impugnata ha invece argomentato ampiamente sulle ragioni dell’esclusione della scientia decoctionis, e la selezione degli elementi di prova rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Il quinto motivo censura la valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale. La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento o applicato una regola di valutazione diversa (Sez. Un. n. 20867 del 2020). Quanto al sesto motivo, la Corte chiarisce che il vizio di violazione di legge attiene alla fattispecie astratta, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta è sottratta al sindacato di legittimità (Sez. I n. 3340 del 2019).
Il settimo motivo chiede un nuovo apprezzamento della prova indiziaria nel suo complesso: richiesta inammissibile, poiché prospetta una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella del giudice di merito, non censurabile ove non emerga una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale (Cass. Sez. I n. 10240 del 2025). L’ottavo motivo, sulla motivazione solo apparente per mancato autonomo processo deliberativo, è infondato. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese. La Corte esclude la responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.: il ricorso, ancorché infondato, non è temerario.
Nota della Redazione
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