Giudicato esterno escluso se l’immobile accertato è diverso (Cass. civ. Sez. V n. 25686 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno presuppone l’identità del rapporto giuridico controverso. La diversità dell’unità immobiliare oggetto di accertamento catastale esclude in radice la forza espansiva di una precedente pronuncia irrevocabile, ancorché resa tra le stesse parti e sulla medesima questione giuridica. La circostanza che i due giudizi concernano beni della stessa tipologia, e cioè impianti di depurazione delle acque, non elimina la diversità dei beni e quindi dei rapporti giuridici in contestazione. Nemmeno la coincidenza della questione di diritto sollevata consente, da sola, di attribuire efficacia di giudicato a una pronuncia che ha statuito sul classamento di un immobile diverso. Il principio opera sul piano dell’art. 2909 cod. civ. e del giudicato esterno, con la conseguenza che il giudice del merito non può sottrarre al riesame il punto di diritto non coperto da vincolo.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 573/2022, aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso di una società attiva nel servizio idrico integrato. Oggetto del contendere era l’avviso di accertamento catastale con cui all’impianto di depurazione della contribuente era stata attribuita una categoria diversa da quella riconosciuta dal giudice di primo grado.
L’Agenzia aveva dedotto la natura imprenditoriale dell’attività svolta, richiamando il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 9427/2019. La Corte regionale, invece, aveva rilevato d’ufficio un giudicato esterno sulla classificazione catastale, individuandolo nella sentenza n. 3358/2015, resa tra le stesse parti e relativa a un analogo impianto ubicato in altro comune.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso incentrato sulla violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il punto decisivo è l’identità del rapporto giuridico, che il giudice d’appello aveva ritenuto sussistente invocando il principio affermato a partire da Cass., S.U., n. 13916/2006.
La Corte rileva che la sentenza n. 3358/2015 riguarda un’unità immobiliare ubicata in un comune diverso da quella oggetto del giudizio, con distinta individuazione catastale. La diversa ubicazione dei manufatti non è un dato irrilevante: essa conferma la diversità dei beni e, quindi, l’assenza del medesimo rapporto giuridico, presupposto ineludibile per invocare la forza espansiva del giudicato esterno.
Il fatto che i due giudizi abbiano ad oggetto beni della stessa tipologia, ossia impianti di depurazione, non esclude la diversità dei beni e dei rapporti. Allo stesso modo, la coincidenza della questione giuridica — il classamento di un impianto destinato al servizio idrico integrato — non basta, da sola, ad attribuire efficacia di giudicato alla pronuncia irrevocabile sul classamento di un immobile differente.
La Corte esclude rilievo anche al precedente giudizio estinto, definito con decreto, in cui il giudice aveva attribuito alla pronuncia del 2015 forza di giudicato esterno, trattandosi pur sempre di unità immobiliare diversa. Richiama, infine, l’ordinanza n. 9519/2024, che ha escluso l’esistenza di un contrasto tra la sentenza del 2015 e le pronunce successive, configurandole come suo ulteriore sviluppo.
Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per l’esame del merito e la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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