Falsa testimonianza del lavoratore e licenziamento ritorsivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25687 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La falsa deposizione testimoniale resa dal lavoratore in un processo civile può integrare giusta causa di licenziamento quando, per contenuto, contesto e gravità, sia idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, non essendo scriminata dall’adempimento dell’obbligo processuale di testimoniare, che non coincide con il libero esercizio del diritto di critica. Il licenziamento ritorsivo è nullo ex art. 1345 c.c. solo quando il motivo illecito abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà datoriale, non potendo la ritorsività discendere automaticamente dalla sproporzione della sanzione rispetto a un addebito disciplinarmente rilevante. La motivazione che ometta ogni verifica sull’effettiva rilevanza disciplinare della condotta è apparente e non consente il controllo di legittimità.

Il Fatto

Una lavoratrice è stata licenziata dalla società datrice di lavoro per avere reso, nel corso di una deposizione testimoniale in un procedimento civile promosso da un familiare nei confronti della stessa società, dichiarazioni ritenute false e lesive dell’immagine aziendale, con le quali avrebbe accusato l’impresa di non consentire ai dipendenti di seguire le procedure di sicurezza per non far emergere problemi di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Tribunale adito, senza svolgere istruttoria, ha dichiarato la nullità del licenziamento per ritorsione e motivo illecito ai sensi degli artt. 1418 e 1345 c.c., disponendo la reintegrazione e il risarcimento del danno ex art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970. La Corte d’appello ha confermato la decisione, escludendo l’idoneità lesiva della deposizione e ritenendo irrilevante la prova richiesta dalla società sulla falsità delle dichiarazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio per cui anche la condotta extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare, perché il lavoratore è tenuto non solo agli obblighi tipici della prestazione ma anche a quelli accessori fondati sui doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione può integrare giusta causa ove abbia riflesso, anche solo potenziale, sulla funzionalità del rapporto.

Le dichiarazioni del lavoratore nei confronti del datore possono costituire esercizio del diritto di critica, radicato nell’art. 21 Cost. e nell’art. 1 l. n. 300/1970, ma incontrano il limite della tutela dell’onore, della reputazione e del decoro dell’impresa, diritti immateriali della personalità protetti anche per gli enti collettivi. Il sistema dei limiti — continenza formale e sostanziale e pertinenza — mutua dalla disciplina del diritto di cronaca: ove la critica consista nell’attribuzione di fatti, questi devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma secondo un prudente apprezzamento soggettivo.

La Corte distingue nettamente il diritto di critica dall’adempimento dell’obbligo testimoniale, disciplinato dagli artt. 244 e ss. c.p.c. e dall’art. 372 c.p. Il testimone non sceglie occasione e forma della comunicazione, deve rispondere alle domande ammesse ed è obbligato a dire la verità: non può essere sanzionato per una versione sfavorevole alla parte datoriale né per inesattezze o ambiguità. Tuttavia, la continenza sostanziale rileva per distinguere la narrazione veritiera o putativamente tale dall’attribuzione di comportamenti privi di ragionevole base fattuale. Non può quindi escludersi a priori la rilevanza disciplinare di un’affermazione verbalizzata consapevolmente o colpevolmente non veritiera, ove idonea a incidere sul vincolo fiduciario, come già affermato per la falsa testimonianza che attribuisca al datore fatti gravemente lesivi della sua dignità.

Nel caso concreto, la Corte territoriale si è sottratta a ogni verifica reale: ha negato rilievo alla falsità delle dichiarazioni e ha rifiutato le prove richieste, sulla base dell’assunto che la deposizione non avrebbe travalicato l’ambito processuale e che la lavoratrice era tenuta a testimoniare. Entrambi i profili sono inidonei: la circostanza che la dichiarazione sia resa in giudizio non esclude che sia conosciuta da più soggetti, e il limitato ambito di circolazione può rilevare sulla gravità della sanzione, non escludere in astratto il rilievo disciplinare. La motivazione è quindi apparente e non consente il controllo di logicità.

Quanto al licenziamento ritorsivo, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui esso è nullo ex art. 1345 c.c., applicabile agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c., quando il motivo illecito abbia efficacia determinativa esclusiva. L’onere della prova grava sul lavoratore e si fonda su presunzioni; la sproporzione della sanzione può avere rilievo presuntivo, ma non rende automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo che la ragione addotta risulti meramente formale o apparente, degradando a pretesto. La Corte territoriale ha invece fatto discendere automaticamente la ritorsività dall’astratta inidoneità disciplinare della testimonianza, senza verificare la pretestuosità dell’addebito né ulteriori elementi presuntivi. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione; assorbiti il terzo e il quinto motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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