Giudicato esterno e revocazione della sentenza tributaria di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 10011 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione della sentenza di cassazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 391-bis cod. proc. civ. e art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti a giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, di immediata e semplice rilevabilità. Non è revocabile la sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di rilevare un giudicato esterno, poiché l’apprezzamento di un tale vincolo, destinato a fissare la regola del caso concreto, attiene all’interpretazione delle norme giuridiche e non si esaurisce in un giudizio di fatto. In materia di imposte periodiche, l’effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale, o fattispecie in cui l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata.

Il Fatto

Una società contribuente propone ricorso per la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, sezione tributaria, che aveva accolto in parte il suo ricorso. Il giudizio di legittimità riguardava la legittima detrazione IVA su prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti, che secondo la società andavano assoggettate ad aliquota agevolata nella misura del 10% in luogo di quella ordinaria applicata. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La società deduce un unico motivo, sostenendo che la Corte, nel provvedimento del quale chiede la revocazione, avrebbe descritto la propria memoria come meramente illustrativa dei motivi di ricorso, quando invece essa dedicava le prime diciassette pagine all’eccezione di intervenuto giudicato esterno favorevole, formatosi per effetto di sentenze di appello divenute definitive dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dei caratteri dell’errore revocatorio richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: deve consistere in un’errata percezione del fatto, essere decisivo, non cadere su un punto controverso, presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, senza richiedere indagini ermeneutiche. Il combinato disposto con l’art. 391-bis cod. proc. civ. non ammette invece come causa di revocazione né l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione.

Su questa base il motivo è dichiarato privo di fondamento. La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui non sono suscettibili di revocazione le sentenze di legittimità quando si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa: atti che il giudice ha dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza, con la conseguenza che un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.

Il Collegio precisa inoltre che l’errore di fatto non sussiste quando la parte denunci l’erronea presupposizione dell’inesistenza di un giudicato, perché questo, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici: la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all’interpretazione delle norme giuridiche.

La Corte affronta poi il profilo sostanziale, ribadendo che in materia tributaria l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata. Nel caso concreto la controversia verteva sulla detrazione IVA per prestazioni che possono avere esiti mutevoli di anno in anno, trattandosi di prestazioni autonome per ciascun periodo: ne deriva l’impossibilità di considerarle elementi di fatto suscettibili di costituire giudicato esterno.

Alla luce di tali considerazioni, nessun vizio revocatorio affligge la sentenza impugnata, difettando con evidenza sia l’errore sia la sua decisività. Il ricorso è quindi rigettato e la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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