Prescrizione quinquennale dei contributi per prepensionamento: l’automaticità delle prestazioni non opera senza contribuzione effettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16366 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 c.c. non ha carattere assoluto e può essere limitato dalle leggi speciali. Per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria verso l’INPS, l’automaticità trova un limite espresso nel combinato disposto dell’art. 2116, primo comma, c.c. e dell’art. 27 r.d.l. n. 636/1939, con la conseguenza che la prestazione può essere erogata solo a fronte di contribuzione effettivamente versata. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto dell’ente alla riscossione dei contributi, ex art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, è opponibile anche quando l’obbligo contributivo abbia natura pubblicistica, derivando da un’assunzione legale dell’onere da parte della Regione. La denuncia del lavoratore non raddoppia il termine di prescrizione per i crediti maturati dopo l’entrata in vigore della legge, né vale come atto interruttivo, che deve essere imputabile all’ente previdenziale.
Il Fatto
Un ex dipendente di una società del settore minerario, cessato dal servizio nel 1995, agiva in giudizio per ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità, computando l’indennità di prepensionamento prevista dalla l.r. Sicilia n. 42/1975, e la condanna dell’ente subentrato nell’onere contributivo al versamento all’INPS degli importi maturati. I giudici di merito rigettavano la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione dei contributi. In sede di rinvio, dopo una prima cassazione, la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado, dichiarando prescritto il credito contributivo per il periodo 1995-2007. Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione con tre motivi, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, richiamando il proprio orientamento consolidato sulla prescrizione dei contributi nel peculiare regime di contribuzione di fonte legale. In particolare, ha escluso che sull’eccezione di prescrizione si fosse formato un giudicato implicito, non essendo stata la questione riproposta in sede di legittimità nel giudizio definito dall’ordinanza n. 2939/2019, né che tale pronuncia avesse enunciato un principio di diritto sul punto, vincolante per il giudice del rinvio ai sensi dell’art. 384 c.p.c..
Quanto al merito, il principio di automaticità delle prestazioni è stato ritenuto non applicabile nella specie. La Corte ha chiarito che, per la contribuzione in esame, riferita alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria, l’automaticità è limitata dall’intervenuta prescrizione del diritto dell’ente alla riscossione, secondo il combinato disposto dell’art. 2116 c.c. e dell’art. 27 r.d.l. n. 636/1939. Ha quindi confermato la natura quinquennale del termine di prescrizione, ex art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, applicabile anche alla contribuzione maturata dopo l’entrata in vigore della legge.
La Suprema Corte ha altresì precisato che la denuncia del lavoratore non può produrre l’effetto di raddoppiare il termine prescrizionale per i crediti successivi alla legge, avendo essa solo la funzione di conservare il termine decennale previgente per i crediti anteriori, a condizione che sia presentata entro il quinquennio dalla scadenza (in tal senso, Sezioni Unite n. 15296/2014). Per la contribuzione antecedente al 1995, l’istanza del lavoratore, risalente al 2009, era comunque tardiva. Il dies a quo della prescrizione è stato individuato, secondo l’orientamento costante, nel giorno successivo alla maturazione del diritto alla retribuzione cui i contributi si riferiscono (richiamando Cass. n. 16228/2023).
Infine, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del rinvio sul difetto di atti interruttivi imputabili all’INPS e ha dichiarato il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 69/2014 non pertinente, trattandosi di ipotesi di decadenza processuale non assimilabile alla fattispecie in esame. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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