Rivalutazione del fuori ruolo imposta dal giudicato in ogni procedura concorsuale (Cons. Stato n. 7952 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il Consiglio Superiore della Magistratura che abbia dato esecuzione al giudicato solo con riferimento a una delle due procedure concorsuali, omettendo di rivalutare il periodo di attività svolta in fuori ruolo ai fini dell’altra, viola ed elude il giudicato e i limiti conformativi che ne derivano. Le statuizioni del giudicato imponevano di attribuire il punteggio per il criterio del merito in relazione al periodo fuori ruolo per entrambe le procedure, ponendo l’interessato nella condizione iniziale di esercitare la revoca della domanda per l’una o per l’altra. La regola della decadenza delle altre domande posta dall’art. 4 della circolare n. 13778/2014 presuppone un iter fisiologico di legittima attribuzione dei punteggi, che nel caso concreto è mancato. È nullo, per violazione ed elusione del giudicato, il provvedimento che ometta tale esame sulla base della sola successione cronologica delle delibere annullate.

Il Fatto

L’appellante, magistrato, aveva presentato domanda a due distinte procedure bandite dal CSM: l’una per posti presso la Corte di Cassazione, l’altra per posti di magistrato addetto all’Ufficio del -OMISSIS- della medesima Corte. In entrambe si era classificata in posizione non utile, perché il punteggio per il merito era stato azzerato quanto all’attività svolta in fuori ruolo.

Con due sentenze coeve il TAR Lazio accoglieva i ricorsi e annullava gli atti nella parte in cui comportavano la mancata assegnazione di qualsiasi punteggio per il merito in caso di attività fuori ruolo. Il CSM non impugnava, ma in esecuzione rivalutava la posizione dell’interessata solo per la procedura relativa all’Ufficio del -OMISSIS-, omettendo l’esame per quella della Corte di Cassazione. Di qui il ricorso per ottemperanza, respinto in primo grado; da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello. La riserva di appello riguardava la seconda censura, oggetto di mutamento del rito, mentre l’appello investe il capo relativo al primo motivo: profili distinti, avverso diversi capi della sentenza non definitiva, dotati di autonoma lesività.

Nel merito, le sentenze del TAR avevano annullato i provvedimenti per entrambe le procedure, ritenendo irragionevole e immotivato l’azzeramento del punteggio per il merito delle attività fuori ruolo, pur ammettendo una modulazione differenziata rispetto all’attività giurisdizionale. Il CSM, pertanto, avrebbe dovuto attribuire il punteggio spettante per entrambe. L’omesso esame della posizione nella procedura per la Corte di Cassazione si pone in violazione del giudicato.

Non regge la giustificazione fondata sulla successione cronologica delle delibere annullate, né quella fondata sull’art. 4 della circolare n. 13778/2014. Tale disposizione presuppone un contesto fisiologico di legittima attribuzione dei punteggi e va letta con gli artt. 16, 17 e 79 della circolare: essa opera solo se il concorrente, in virtù di criteri legittimi, potesse ragionevolmente aspirare a collocarsi utilmente e decidere se revocare la domanda. Nel caso concreto l’interessata sapeva che, per effetto delle previsioni poi annullate, non si sarebbe mai collocata in posizione utile: la revoca sarebbe stata superflua e anzi pregiudizievole per l’interesse ad agire.

La Corte esclude che la notifica della sola sentenza relativa al -OMISSIS- esprima per facta concludentia l’interesse al trasferimento, avendo l’appellante notificato in pari data entrambe le sentenze. Richiama Cons. Stato, VII, n. 379 del 2024, secondo cui una volontà abdicativa può trarsi solo da un’espressa dichiarazione di revoca, e reputa inconferente il precedente di Cons. Stato, sez. V, n. 5454/2021.

L’appello è accolto: dichiarata la nullità dei provvedimenti impugnati per violazione ed elusione del giudicato, il CSM dovrà dare esecuzione attribuendo il punteggio per il merito relativo all’attività fuori ruolo entro novanta giorni dalla pubblicazione, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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