Divieto prefettizio di detenzione armi: motivazione per relationem e difetto di istruttoria (TAR Lombardia n. 363 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS è legittimo solo se la motivazione, anche per relationem, rende evincibili le ragioni della decisione in relazione agli elementi istruttori acquisiti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. n. 241/1990. La motivazione che si limiti a richiamare la segnalazione dell’autorità di pubblica sicurezza, senza indicare le circostanze di fatto, l’entità della condotta contestata e le modalità del suo accertamento, è carente. Il difetto istruttorio è integrato dalla mancata acquisizione della querela e dei verbali degli organi intervenuti. L’annullamento non consuma il potere dell’Amministrazione di adottare nuovi provvedimenti all’esito di una completa istruttoria.

Il Fatto

La Stazione dei Carabinieri segnala alla Prefettura di Brescia che il ricorrente, a seguito di un diverbio, avrebbe strattonato una signora, che presenta querela per il reato di percosse di cui all’art. 581 cod. pen. Sulla base di tale segnalazione la Prefettura emette il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 TULPS, con ingiunzione di cessione a persona non convivente nel termine di 150 giorni e ritiro cautelare.

Il destinatario impugna il decreto davanti al TAR Lombardia. Nel corso del giudizio deposita il verbale di remissione della querela da parte della persona offesa. L’Amministrazione si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sul difetto di motivazione e sull’eccesso di potere, e li ritiene fondati nei limiti esposti. La premessa metodologica è che la motivazione per relationem è in linea di principio ammissibile, come affermato dal Cons. di Stato, sent. n. 9665/2023. Resta però necessario che dagli atti richiamati emergano con chiarezza le ragioni della decisione rispetto agli elementi istruttori acquisiti, così da consentire al privato l’esercizio del diritto di difesa e al giudice il sindacato di legittimità.

Nel caso concreto il provvedimento si limita a richiamare la nota della Stazione dei Carabinieri, con la quale — in assenza di documentazione a supporto — viene comunicata la segnalazione alla Procura. Da tale atto non risultano evincibili le circostanze di fatto che hanno dato luogo all’episodio, l’entità della condotta contestata e le modalità di accertamento dei fatti.

Il deficit istruttorio è confermato dal confronto con gli atti prodotti in giudizio: non risulta che nel procedimento amministrativo siano stati acquisiti la querela della persona offesa o i verbali redatti dalle autorità di pubblica sicurezza intervenute. Il provvedimento è pertanto carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale.

Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento del decreto. Il Tribunale precisa che resta fermo il potere della Prefettura di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni all’esito di una completa istruttoria e di una motivazione che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti, eventualmente preceduti, ove ne sussistano i presupposti, dal ritiro cautelare delle armi ai sensi dell’art. 39, secondo comma, TULPS. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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