Giudicato limitato all’annualità 2018 e nessun obbligo di convenzionamento automatico (C.G.A.R.S. n. 183 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo formatosi sull’annullamento di un diniego di contrattazione del budget sanitario è circoscritto all’ambito della domanda e dell’istanza che lo hanno originato, senza estendersi automaticamente alle annualità successive. L’obbligo di convenzionamento non discende, di per sé, dalla sentenza di cognizione oltre il perimetro accertato. La successiva liquidazione del corrispettivo per le prestazioni effettivamente erogate soddisfa il bene della vita perseguito e non integra elusione del giudicato. Resta estranea al giudizio di ottemperanza ogni pretesa ulteriore, compresa quella al riconoscimento di un budget autonomo e separato.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, già accreditata per la branca oculistica, chiedeva all’azienda sanitaria provinciale di stipulare un contratto autonomo per la chirurgia ambulatoriale della cataratta, con attribuzione di uno specifico budget separato da quello riconosciuto per le prestazioni “a visita”. L’azienda respingeva l’istanza.
Il diniego era annullato dal giudice di primo grado, che accertava il diritto alla contrattazione del budget per il 2018. Divenuta esecutiva la sentenza, la struttura proponeva ricorso per ottemperanza, sostenendo che l’effetto conformativo imponesse all’azienda di contrattare ogni anno successivo. L’azienda aveva nel frattempo liquidato il corrispettivo per gli interventi resi nel 2018. L’ottemperanza era rigettata e la struttura appellava la decisione.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. conferma il rigetto. Il giudizio di cognizione concluso con la sentenza che si assume elusa era circoscritto all’annualità 2018. Lo si desume dall’istanza originaria della struttura, pacificamente limitata a quel periodo, e dall’oggetto del provvedimento annullato: la nota con cui l’azienda aveva negato la revisione del budget per il solo 2018.
Ne deriva che l’effetto conformativo del giudicato non può estendersi a periodi rispetto ai quali non vi fu domanda né pronuncia. Gli obblighi discendenti dai decreti assessoriali invocati dall’appellante, osserva la Corte, restano estranei al giudizio di ottemperanza. Un dato è certo: sia l’istanza sia il giudicato riguardavano la sola annualità 2018, e correttamente il Tribunale li ha ritenuti tali.
La Corte inquadra la vicenda nel fenomeno del government by contract, richiamando la giurisprudenza costituzionale che riconosce al modulo consensuale una funzione di governo di interessi complessi. L’accordo cui tendeva l’istanza originaria ha soddisfatto il bene della vita entro il perimetro della domanda, come confermato dagli elementi in fatto, rimasti incontestati.
Pertanto non è ravvisabile alcuna elusione del giudicato: la sentenza di primo grado non consente, né sul piano letterale né su quello sistematico, un’interpretazione estensiva. La mera liquidazione del corrispettivo per le prestazioni erogate nel 2018 ha realizzato l’interesse sostanziale. Ogni pretesa ulteriore, incluso il riconoscimento di un budget autonomo e dedicato per gli anni successivi, rimane estranea al giudizio di ottemperanza e non è qui predicabile.
Nota della Redazione
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