Revoca e annullamento d’ufficio non riaprono il termine per impugnare l’autorizzazione ambientale (C.G.A.R.S. n. 182 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il termine decadenziale per impugnare un provvedimento autorizzatorio decorre dalla piena conoscenza dell’atto, non essendo sufficiente a rimodularne la decorrenza l’adozione di successivi provvedimenti di revoca o di annullamento d’ufficio. L’annullamento d’ufficio di un atto di revoca, adottato per ragioni di legittimità, non determina una nuova e integrale decorrenza del termine per impugnare il provvedimento originario, ma produce la reviviscenza degli effetti dell’atto annullato, inclusa l’eventuale decorrenza dei termini già maturati. La natura sostanziale del provvedimento di rimozione si desume dal suo contenuto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato e dalla circostanza che esso sia stato adottato in esecuzione di un ordine giudiziale. Il ricorso che non deduca specifiche censure avverso il provvedimento impugnato è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Il Comune di Noto aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, il decreto assessoriale con cui era stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale a una società per la realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, unitamente al successivo decreto che aveva revocato il precedente atto di revoca. Il Comune deduceva l’incompatibilità urbanistica e paesaggistica del progetto, l’assenza di pareri definitivi della Soprintendenza e la sussistenza di vincoli ambientali e UNESCO.

Il TAR dichiarava il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile. Rilevava che il decreto autorizzativo era stato comunicato al Comune e che, sommando i giorni intercorsi tra la comunicazione e il provvedimento di revoca ai giorni successivi alla revoca del provvedimento di revoca, il termine di sessanta giorni era ormai decorso. Quanto al secondo decreto, ne rilevava l’assenza di specifiche censure. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ha ricostruito la sequenza dei provvedimenti regionali. L’autorizzazione integrata ambientale aveva iniziato a produrre effetti, era stata formalmente revocata e, in seguito, il decreto di revoca era stato rimosso con un ulteriore provvedimento. Secondo il Collegio, quest’ultimo atto, al di là del nomen iuris impiegato e della circostanza di essere stato adottato in esecuzione di un ordine giudiziale, costituiva un provvedimento di annullamento d’ufficio per vizi di legittimità.

Da ciò discende che l’atto di rimozione non incideva sugli effetti già prodotti dall’autorizzazione anteriormente alla revoca. Correttamente, quindi, il TAR aveva computato i termini di impugnazione, senza che potesse ravvisarsi alcuna ipotesi di errore scusabile, peraltro non richiesto, in ragione della chiarezza della scansione temporale dei provvedimenti e del loro contenuto.

La Corte ha precisato che l’interesse a impugnare decorreva dalla piena conoscenza del provvedimento autorizzativo. Ha giudicato inconferente il richiamo alla sospensione dei termini processuali, vertendosi non già di sospensione in senso proprio, bensì della produzione di effetti dei provvedimenti e dell’onere, temporalmente modulato, di proporre tempestiva impugnativa. In proposito ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui il termine decadenziale assolve alla funzione di garanzia della stabilità degli effetti giuridici, in conformità con l’interesse pubblico alla certezza del rapporto amministrativo.

Quanto al secondo decreto, la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità per difetto del canone di specificità delle censure. L’esito di rigetto ha esonerato il Collegio, per ragioni di economia processuale, dallo scrutinio delle ulteriori questioni in rito sollevate dalla parte privata. Le spese del grado sono state compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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