Trasferimento d’autorità del militare non muta natura per l’opzione di sede alternativa (TAR Lombardia n. 1233 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà riconosciuta al militare di optare per una sede alternativa, individuata dall’Amministrazione in luogo della destinazione originaria, non muta la natura del trasferimento d’autorità in trasferimento a domanda. Quando l’iniziativa del trasferimento è assunta esclusivamente per esigenze organizzative dell’Amministrazione e la scelta del militare si esaurisce tra due destinazioni entrambe prefigurate dall’Amministrazione, la movimentazione resta un atto autoritativo, ancorché articolato in fasi. Ne consegue che la qualificazione formale come trasferimento a domanda è illegittima e non può precludere i benefici indennitari previsti dalla legge n. 86 del 2001, né imporre il periodo minimo di permanenza nella sede di destinazione. Il trasferimento d’autorità del militare, in assenza di ragioni discriminatorie, vessatorie o macroscopicamente illogiche, non richiede una particolare motivazione, prevalendo l’interesse pubblico all’organizzazione delle Forze armate.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio permanente nell’Esercito Italiano con grado di aiutante presso un reggimento genio guastatori, ha impugnato il trasferimento d’autorità disposto dal DIPE nel giugno 2023, con effetto dal 29 giugno 2023 e termine per l’opzione di sede alternativa. Il trasferimento seguiva a una sospensione disciplinare dall’impiego di tre mesi, cessata nell’aprile 2023. Esperito l’accesso al fascicolo istruttorio, il militare aveva presentato osservazioni chiedendo l’esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse, senza esito.

Con primi motivi aggiunti ha impugnato gli ordini di missione isolata; con secondi motivi aggiunti ha gravato la determinazione DIPE del 4 agosto 2023 e il trasferimento del 20 ottobre 2023 verso la sede di Piacenza, qualificato dall’Amministrazione come trasferimento a domanda a seguito dell’adesione del militare all’opzione. Il giudice amministrativo era già intervenuto in sede cautelare, dapprima accogliendo ai fini del riesame, poi respingendo la domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente ricorso introduttivo e motivi aggiunti, incentrati sul vizio di istruttoria e di motivazione. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui i provvedimenti di trasferimento d’autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare alla sede assume rilievo di mero fatto, prevalendo l’interesse pubblico all’utilizzazione del personale, salvo ragioni discriminatorie o illogiche (T.A.R. Trieste n. 17 del 2023, T.A.R. Lazio-Roma n. 451 del 2022, Cons. Stato n. 1796 del 2021).

Nel caso concreto, la partecipazione procedimentale è stata garantita: le osservazioni del militare hanno indotto l’Amministrazione a mutare in parte le determinazioni, consentendogli di optare per la sede di Piacenza. La motivazione, pur non necessaria, è evincibile dalle vicende penali e disciplinari che ne avevano reso opportuno l’allontanamento dal contesto lavorativo preesistente, per consentire la ripresa del servizio in un ambiente più sereno. L’istruttoria risulta adeguata anche nell’analisi delle scoperture organiche.

Le doglianze sono invece fondate con riferimento ai secondi motivi aggiunti, limitatamente alla qualificazione del trasferimento come “a domanda”. Il Collegio ritiene che il trasferimento verso la prima sede e quello, con facoltà di scelta alternativa, verso Piacenza costituiscano fasi del medesimo procedimento amministrativo, avviato esclusivamente per esigenze organizzative dell’Esercito.

Il militare non ha mai scelto spontaneamente la sede di Piacenza: si è limitato ad accettare l’alternativa proposta dall’Amministrazione, che gli ha dato facoltà di sostituire la destinazione originaria con quella di Piacenza, anch’essa individuata dall’Amministrazione. La semplice possibilità di optare tra due sedi prefigurate non trasforma il trasferimento d’autorità in trasferimento a domanda.

Diversamente opinando, si legittimerebbe un’operazione pregiudizievole per il militare, consistente nel disporre un trasferimento d’autorità e nell’offrire poi un’unica sede alternativa al solo fine di qualificare formalmente la movimentazione come volontaria, evitando l’applicazione delle tutele della legge n. 86 del 2001. La qualificazione incide anche sul piano professionale, imponendo un periodo minimo di permanenza e ritardando nuove istanze di trasferimento.

Il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono respinti; i secondi sono accolti nei limiti della qualificazione del trasferimento verso Piacenza come d’autorità. Le spese sono integralmente compensate per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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