Giudicato e ottemperanza: onere della prova sull’amministrazione inerte (TAR Sicilia n. 1633 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il ricorrente assolve all’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo, cioè l’esistenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Spetta invece all’amministrazione, secondo il criterio dell’art. 2697 cod. civ., provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi e dunque l’avvenuta esecuzione. Resta fermo l’obbligo di ottemperanza integrale per capitale, interessi e oneri accessori, con esclusione delle spese di precetto, imputabili alla scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando, per entità del credito e tempo trascorso, risulta manifestamente iniqua.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Paternò una sentenza che annullava un verbale e condannava il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in una somma modesta, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario. La decisione era stata notificata con formula esecutiva ed era passata in giudicato.
Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, l’amministrazione non aveva eseguito integralmente la sentenza. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la completa esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la domanda come giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. e ha impostato la decisione sul riparto dell’onere della prova. Il ricorrente aveva dimostrato il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione: l’esistenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come attestato dalla certificazione in atti.
Una volta assolto tale onere, incombeva sull’amministrazione provare i fatti estintivi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ.. L’ente è rimasto inerte e non ha dedotto né documentato alcun pagamento. Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperanza integrale, con detrazione delle sole somme eventualmente già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso.
Il Tribunale ha precisato l’ampiezza dell’obbligo: esso riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati dalle singole scadenze al soddisfo e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Ha invece escluso le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. L’astrazione in denaro ha natura sanzionatoria e richiede la sussistenza di tutti i presupposti; nella specie, considerati l’entità del credito e il tempo effettivamente trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, la misura è risultata manifestamente iniqua.
Il Tribunale ha quindi assegnato all’amministrazione un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza per eseguire il giudicato. Decorso inutilmente il termine, provvederà su istanza di parte un commissario ad acta, con ulteriori novanta giorni per l’adempimento sotto la propria responsabilità. Le spese del giudizio seguono la soccombenza; il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo l’art. 71 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.