Collocamento a riposo a domanda non esclude sei scatti stipendiali e TFS (TAR Molise n. 158 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché alla data di cessazione abbia maturato il requisito anagrafico dei cinquantacinque anni e quello di anzianità dei trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita: la subordinazione al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale opera ai soli fini della base pensionabile, e non dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno non ha efficacia decadenziale sul diritto al beneficio, essendo funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La domanda di risarcimento del danno da ritardo e da lesione dell’interesse legittimo pretensivo richiede la prova dei pregiudizi specifici patiti.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Isernia fino al collocamento a riposo a domanda, hanno chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e all’art. 21 della legge n. 232/1990. L’Istituto ha respinto le istanze con distinte missive PEC.
Gli interessati hanno impugnato i provvedimenti di reiezione e i prospetti di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione, e il risarcimento dei danni da ritardo e da lesione dell’interesse legittimo pretensivo. L’INPS si è costituito eccependo l’assenza di domanda amministrativa di riesame, il difetto di legittimazione passiva e la decadenza dal beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La mancanza di una domanda di riesame non incide sull’ammissibilità del ricorso, perché i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento di un beneficio previsto ex lege, materia di diritto soggettivo. Quanto alla legittimazione passiva, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è l’ente previdenziale (Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019; TAR Friuli Venezia Giulia, n. 133/2021).
Anche l’eccezione di decadenza è disattesa: il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2 non comporta conseguenze decadenziali sul diritto, essendo meramente funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’evoluzione normativa del beneficio, dall’art. 13 della legge n. 804/1973 fino all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che ha esteso i sei scatti anche al personale collocato in quiescenza a domanda con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile. L’ambito soggettivo include il personale della Polizia di Stato e, per costante giurisprudenza, gli appartenenti alle altre forze di polizia.
Sul piano oggettivo, il Collegio aderisce all’orientamento ormai uniforme del Consiglio di Stato (Sez. II, n. 2931/2023; Sez. II, n. 10353/2023): la restrizione di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 riguarda solo il calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.
Pertanto il ricorso è accolto per i due ricorrenti in possesso di entrambi i requisiti, con annullamento dei provvedimenti e condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, oltre interessi legali. È invece negata la rivalutazione monetaria, il cui cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Il ricorso è respinto per il terzo ricorrente, privo del requisito anagrafico, e la prospettata questione di legittimità costituzionale è inammissibile per tardività e carenza di motivazione. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.