La presunzione legale di ricavi impone al contribuente di giustificare le movimentazioni bancarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 16061 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 — applicabile anche in materia di IVA ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972 — pone a carico del contribuente l’onere di fornire la specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate, dimostrando che le stesse non derivano da operazioni imponibili. Detta conseguenza si ricollega al regime legale della presunzione e al principio di vicinanza della prova connaturato all’art. 2697 c.c., che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici alla base della loro evidenziazione probatoria. Il principio di vicinanza non deroga alla regola generale dell’onere probatorio, ma opera come criterio ermeneutico per l’identificazione dei fatti costitutivi ed estintivi. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che non è violato quando il giudice di merito abbia esaminato la sentenza penale di assoluzione valutandone l’incidenza sul giudizio tributario.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di una ditta individuale esercente attività di commercio all’ingrosso, aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2006 al 2011, risultando “evasore totale”. A seguito di verifica della Guardia di Finanza e di indagini finanziarie, l’Ufficio accertava per l’anno d’imposta 2008 versamenti e prelevamenti non giustificati, imputando i primi a ricavi in nero e i secondi ad acquisti in nero, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973. L’avviso di accertamento così emesso veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. In grado di appello, la Commissione tributaria regionale accoglieva invece le tesi del contribuente, valorizzando anche la sentenza penale di assoluzione intervenuta nel giudizio a suo carico. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, la violazione delle norme sulla presunzione legale in materia di accertamenti bancari e l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha innanzitutto riconosciuto l’infondatezza del primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 36 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 7, Cost. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha ricordato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. operata dal d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale», violato solo se la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile. Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale aveva esaminato la sentenza penale di assoluzione e valutato la questione della sua incidenza sul giudizio tributario, così non incorrendo nel vizio denunciato.

Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha enunciato il principio secondo cui la presunzione legale relativa di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 comporta l’onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate, dimostrando che esse non derivano da operazioni imponibili. Tale conseguenza si ricollega sia al regime legale della presunzione, sia al principio di vicinanza della prova connaturato all’art. 2697 c.c., il quale attiene alla possibilità di conoscere i fatti materiali e storici alla base della loro evidenziazione probatoria. Tale principio — ha precisato la Corte — non deroga alla regola dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., ma opera come criterio ermeneutico quando le disposizioni attributive non offrano indicazioni univoche per distinguere i fatti costitutivi da quelli estintivi, impeditivi o modificativi, identificando i primi in quelli più prossimi all’attore e gli altri in quelli meno prossimi e più facilmente suffragabili dal convenuto.

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato come dalla pronuncia impugnata non emergesse alcuna specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie da parte del contribuente, nonostante su di lui gravasse il relativo onere probatorio in quanto esercente attività d’impresa. Del tutto inconferente è stata ritenuta l’affermazione del giudice di merito secondo cui le movimentazioni sarebbero state “plausibilmente” giustificate con riferimento all’attività svolta per conto della società Global Service. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. L’accoglimento del secondo motivo ha determinato l’assorbimento del terzo.

Nota della Redazione

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