Scatti stipendiali nel TFS per ex appartenenti a Forze di Polizia (TAR Molise n. 336 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, a tutto il personale delle Forze di Polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare. L’ambito soggettivo della norma va letto in senso ampio, in coerenza con la progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza. Il beneficio compete anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile. Sulla maggior somma dovuta spettano gli interessi legali, ma non il cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia Penitenziaria, erano stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e prestato servizio per più di 35 anni. Avevano chiesto alle competenti Direzioni provinciali dell’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio, per ottenere l’inclusione dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990.

L’Istituto non aveva dato seguito alle istanze. I lavoratori hanno quindi agito davanti al TAR Molise per l’accertamento dell’esatto importo del TFS, la rideterminazione del trattamento e la condanna al pagamento delle differenze. L’INPS, costituitasi, ha poi rinunciato alle difese, dichiarando di aver avviato le procedure di riconoscimento e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. I ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso che le allegazioni dell’Istituto integrassero una già intervenuta cessazione della materia del contendere. La mera rinuncia alle difese e l’avvio delle procedure interne non dimostrano, allo stato, l’integrale soddisfazione della pretesa. Il ricorso va quindi esaminato nel merito.

Sul piano sostanziale il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, richiamando in particolare Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2023, n. 2762, e le decisioni del 18 aprile 2023, del 15 maggio 2023, del 22 novembre 2023 e del 17 aprile 2024. Da tali arresti si ricava che l’istituto dei sei scatti, nel quadro della omogeneizzazione del trattamento del comparto difesa e sicurezza, è stato riconosciuto agli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, a ordinamento civile e militare.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ad alcune categorie e alla sola cessazione per età o inabilità, deve ritenersi abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ordinamento militare, senza reviviscenza della disciplina precedente. Ne consegue che l’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare tiene ferma, per tutte le Forze di Polizia, l’applicazione dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

Quanto all’ambito oggettivo, la norma richiede il compimento dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, sicché anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto al beneficio. Il Tribunale esclude che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 conduca a diverse conclusioni: quella disposizione opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Viene altresì precisato, sulla scorta di Cons. Stato n. 8594 del 2024, che l’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non comporta decadenza.

Accertata la sussistenza dei requisiti in capo ai ricorrenti, il ricorso è accolto, con riconoscimento del diritto al ricalcolo del TFS e condanna dell’INPS alla rideterminazione delle indennità di buonuscita, oltre interessi legali. È invece negato il cumulo con la rivalutazione monetaria, in forza dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Le spese sono compensate, in ragione della condotta cooperativa dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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