Risoluzione della convenzione di project financing e giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato n. 2029 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento della convenzione di project financing relativa alla costruzione di un’opera pubblica, con le conseguenti domande risarcitorie, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Essa concerne infatti la fase privatistica di esecuzione del rapporto concessorio, successiva all’aggiudicazione, anche quando le parti si contestino reciproci inadempimenti. Non vengono in questione provvedimenti autoritativi, ma sole valutazioni di una parte contrattuale a carattere patrimoniale. L’eventuale concessione di un bene demaniale è strumentale a un oggetto contrattuale più ampio e non radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il giudice investito dell’appello contro una sentenza che ha denegato la giurisdizione ai sensi dell’art. 105 c.p.a. può solo confermare o negare la giurisdizione, senza entrare nel merito.
Il Fatto
Il Comune di Salerno e un’ATI di tre società stipulano una convenzione di project financing per la sistemazione di una piazza cittadina e la realizzazione di parcheggi. La società di progetto subentra nel contratto ai sensi dell’art. 156 d. lgs. n. 163/2006. I lavori di un lotto restano incompleti oltre i termini previsti e più volte differiti.
Dopo una diffida ad adempiere e una dichiarazione unilaterale di risoluzione di diritto da parte del concessionario, il Comune approva la delibera con cui dichiara la convenzione risolta per grave inadempimento e diffida la società a liberare l’area di cantiere. La concessionaria impugna davanti al TAR, che dichiara il difetto di giurisdizione sulla delibera e respinge nel merito l’impugnazione della diffida. Propone appello il concessionario, contestando la prima e la seconda statuizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità dell’appello. L’atto contiene due domande: la prima contro il capo sulla giurisdizione, soggetta al rito camerale con termini dimezzati ex art. 87, comma 3, c.p.a.; la seconda contro il capo di merito sulla diffida, soggetta al rito ordinario. In caso di domande congiunte vale la regola dell’art. 32, comma 1, c.p.a., che impone lo svolgimento del processo secondo il rito ordinario.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La risoluzione della convenzione per presunto inadempimento e la condanna al risarcimento rientrano nella giurisdizione ordinaria, perché riguardano la fase privatistica del rapporto. Il Collegio richiama Cass. civ. SS. UU. n. 21971 del 2021 e n. 35447 del 2022. Non assumono rilievo autoritativo le valutazioni patrimoniali delle parti, che potrebbero essere compiute da qualunque soggetto privato.
Non sposta la conclusione la concessione di un’area demaniale. Il bene è strumentale a un oggetto contrattuale più ampio, cioè la costruzione del parcheggio. Su identica fattispecie il Consiglio si era già espresso con C.d.S. sez. V n. 5060 del 2025, e il Collegio non ritiene di discostarsene.
I motivi dal secondo al sesto sono dichiarati improcedibili. Il giudice dell’appello contro una sentenza che ha denegato la giurisdizione può solo confermare o negare la giurisdizione, con eventuale annullamento e rinvio, senza mai entrare nel merito: così C.d.S. sez. VI n. 3418 del 2017.
Infine è infondato il settimo motivo. Tutte le parti concordano sul fatto che il contratto è risolto, pur traendone conseguenze opposte. La parte privata non ha quindi più alcun titolo per trattenere le aree consegnate per eseguire il contratto. L’appello è respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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