Giudice di pace, ferie e contributi secondo il parametro del magistrato ordinario (Cons. Stato n. 7309 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il magistrato onorario che abbia esercitato con continuità le funzioni di giudice di pace ha diritto alle ferie retribuite non godute, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e all’indennità di cui all’art. 29, comma 2, d. lgs. n. 116 del 2017, senza che la partecipazione alla procedura di stabilizzazione possa comportare rinuncia a tali pretese. L’art. 29, comma 5, d. lgs. n. 116 del 2017 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 47 CDFUE, con conseguente caduta dell’improcedibilità fondata sull’acquiescenza. Resta ferma la non equiparabilità del trattamento economico del giudice onorario a quello del magistrato professionale: il parametro è la classe stipendiale HH03, con applicazione del pro rata temporis in caso di lavoro a tempo parziale. L’avvenuta stabilizzazione esclude il cumulo con il risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d. lgs. n. 165 del 2001, costituendo misura efficace e dissuasiva.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver svolto funzioni di viceprocuratore onorario e, dal 12 aprile 2002, quelle di giudice di pace, ha chiesto al TAR Campania l’accertamento della natura subordinata e a tempo determinato del rapporto con l’amministrazione della giustizia, con condanna alle differenze retributive, al compenso per ferie, al trattamento di fine rapporto e alla contribuzione, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto dell’Unione.
Il Tribunale, integrato il contraddittorio nei confronti dell’I.N.P.S., ha dichiarato il ricorso improcedibile: il ricorrente non avrebbe chiarito se avesse partecipato alla procedura valutativa di stabilizzazione e, in ogni caso, avrebbe rinunciato alle pretese sul rapporto onorario pregresso. Ha inoltre ravvisato difetto di allegazione e prova dell’interesse ad agire. Da qui l’appello, sostenuto anche dalla sopravvenuta sentenza n. 71 del 12 maggio 2026 della Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la sentenza erronea anzitutto sul piano processuale. Il ricorrente aveva esposto in primo grado di aver partecipato alla procedura e di dolersi proprio del fatto che la rinuncia imposta dall’art. 29, comma 5, d. lgs. n. 116 del 2017 gli impedisse di far valere i diritti maturati. La sentenza n. 71 del 2026 ha rimosso l’ostacolo dichiarando illegittima quella disposizione, che comprimeva la tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost. e dal diritto a un ricorso effettivo.
Venendo al merito, il Consiglio di Stato richiama la propria sentenza n. 2716 del 2 aprile 2026 e la giurisprudenza europea ivi richiamata, in particolare le pronunce Corte di Giustizia U.E. C-236/20 e C-658/18. Da esse si evince che le differenze nelle procedure di assunzione e il rilievo dell’art. 106 Cost. giustificano una parziale diversità di trattamento, ma non l’esclusione del giudice di pace da ogni diritto alle ferie retribuite e da ogni tutela previdenziale e assistenziale.
Ne consegue il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite per ciascun anno di servizio dal 12 aprile 2002 al 2 dicembre 2021, secondo il parametro della classe stipendiale HH03, con eventuale riduzione pro rata temporis. Analogo diritto vale per la regolarizzazione previdenziale, in virtù dell’autonomia tra obbligazione retributiva e contributiva, ribadita dalla Cass., sez. L, n. 14548 del 2025. Il trattamento di fine rapporto è riconosciuto nei limiti dell’art. 29, comma 2, d. lgs. n. 116 del 2017, ma con esigibilità differita alla cessazione del rapporto, non essendo estensibile al pubblico impiego non privatizzato il principio di immediata esigibilità invocato dall’appellante.
Sono invece respinte le domande sulle differenze retributive, per difetto di prova sul raffronto con i compensi effettivamente percepiti, e quella risarcitoria ex art. 36, comma 5, d. lgs. n. 165 del 2001: l’avvenuta stabilizzazione dell’appellante, diversamente dal caso deciso con la sentenza n. 2716 del 2026, costituisce misura efficace e dissuasiva e impedisce il cumulo. L’appello è quindi accolto in parte, con compensazione parziale delle spese.
Nota della Redazione
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