Previdenza complementare Comparto sicurezza: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 89 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione-contrattazione ai sensi dell’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essa attiene all’inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a un trattamento pensionistico a carico dello Stato. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, pur esclusiva, richiede che il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e che la prestazione trovi fonte esclusiva nella legge, con causa, soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro. La relativa controversia esula pertanto dalla giurisdizione contabile.
Il Fatto
I ricorrenti, già dipendenti del Corpo forestale dello Stato e transitati dal 1° gennaio 2017 nell’Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 177/2016, tutti in quiescenza, agiscono contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri della Difesa e dell’Agricoltura. Lamentano di essere stati privati, nel passaggio, della possibilità di accedere a forme di previdenza complementare alimentate dalla contribuzione dello Stato e del lavoratore.
Deducono che le procedure di concertazione e contrattazione previste dal d.lgs. n. 195/1995 e dall’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 non sono mai state completate. Chiedono l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo delle amministrazioni e la condanna al risarcimento del danno, commisurato alla quota di contribuzione gravante sull’amministrazione, al risparmio fiscale IRPEF e alla mancata destinazione del trattamento di fine servizio. Si costituisce il solo Ministero dell’Agricoltura, eccependo il difetto di legittimazione passiva. Il Giudice solleva questione di carenza di giurisdizione e assegna termine per memorie.
La Motivazione della Corte
Il Giudicante qualifica la pretesa alla luce della natura della previdenza complementare: si tratta del cosiddetto “secondo pilastro”, che si aggiunge alla previdenza obbligatoria di base e trova compiuta disciplina nel d.lgs. n. 252/2005. Essa è prestazione in collegamento funzionale con quella obbligatoria, ma da questa sostanzialmente diversa, perché rimessa alla determinazione negoziale delle parti del rapporto di impiego.
La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 22807/2020, secondo cui l’accertamento richiesto involge in via diretta e immediata il rapporto di impiego e, prioritariamente, gli obblighi del datore di lavoro in merito all’avvio delle procedure di negoziazione e concertazione. Il mancato adempimento è fonte di responsabilità contrattuale, con conseguente competenza del giudice del rapporto di lavoro, che nel pubblico impiego non contrattualizzato è il Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Giudicante precisa i confini della giurisdizione contabile. Essa ha carattere esclusivo e comprende le controversie in cui il rapporto pensionistico è elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. Sez. Un. n. 29284/2018; Cass. Sez. Un. n. 15057/2017). Non basta però la natura largamente previdenziale della prestazione: occorre che sia dovuta da un ente preposto alla previdenza obbligatoria, in un rapporto che trovi fonte esclusiva nella legge (Cass. Sez. Un. n. 10183/2015; Cass. Sez. Un. n. 21554/2009; Cass. Sez. Un. n. 10464/2008).
Ne deriva il principio già applicato dalle Sezioni di appello contabili (Sez. III App. n. 73/2021; Sez. I App. n. 433/2018): la domanda di risarcimento per mancata attuazione della previdenza complementare del Comparto sicurezza è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte dichiara quindi il difetto di giurisdizione in favore del TAR competente, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge, nulla disponendo sulle spese.
Nota della Redazione
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