L’insegnante supplente a tempo determinato ha diritto all’indennità di funzione dimezzata (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 115 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 82, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, l’indennità di funzione dell’amministratore locale che sia anche lavoratore dipendente deve essere corrisposta in misura dimezzata qualora il medesimo non abbia richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita, a prescindere dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale. Il dato dirimente è la mancata sospensione dell’attività lavorativa, che esclude la dedizione piena ed esclusiva al mandato elettorale e giustifica la riduzione dell’emolumento. Tale regola trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore non possa astrattamente avvalersi dell’istituto dell’aspettativa in ragione della natura del proprio rapporto di lavoro.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune campano ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, concernente la corretta interpretazione dell’art. 82 del TUEL. La questione riguardava un assessore comunale, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito con contratto di insegnante supplente a tempo determinato, che non aveva richiesto l’aspettativa. L’Ente chiedeva se, nonostante la natura non prevalente del rapporto di lavoro subordinato, l’indennità di funzione dovesse essere erogata nella misura piena o in quella dimezzata del 50%.
La Motivazione della Corte
La Sezione campana, verificata positivamente l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, ha ricostruito la ratio dell’art. 82, comma 1, TUEL, evidenziando come il dimezzamento dell’indennità sia volto a compensare il minor impegno che l’amministratore può dedicare all’esercizio delle funzioni pubbliche quando prosegue lo svolgimento di altra attività lavorativa. L’istituto dell’aspettativa non retribuita, disciplinato dall’art. 81 del TUEL e declinazione del principio costituzionale di cui all’art. 51, terzo comma, Cost., presuppone una scelta del lavoratore che, ove non esercitata, determina la riduzione dell’emolumento.
Il Collegio ha quindi escluso che la natura del rapporto di lavoro a tempo determinato possa assumere rilievo ai fini della spettanza dell’indennità piena. L’elemento dirimente è la continuazione della prestazione lavorativa, che impedisce all’amministratore di dedicarsi in forma totalizzante al mandato. In tal senso depone univocamente la giurisprudenza contabile, richiamata in motivazione: la Sezione Puglia (deliberazioni nn. 19/2013/PAR, 75/2019/PAR, 69/2023 e 26/2025), la Sezione Liguria (deliberazione n. 109/2018/PAR), la Sezione Veneto (deliberazione n. 88/2019/PAR), la Sezione Sardegna (deliberazione n. 8/2020/PAR) e la Sezione Sicilia (deliberazione n. 194/2021).
La Corte ha inoltre osservato come la tesi del Ministero dell’Interno, richiamata dal Comune istante e favorevole all’erogazione dell’indennità intera nei casi di impossibilità di collocamento in aspettativa, sia stata successivamente superata dal medesimo Ministero, che si è conformato all’orientamento della magistratura contabile. Corrispondere l’intera indennità al lavoratore a termine, consentendogli di cumulare l’emolumento pieno con il trattamento stipendiale, determinerebbe una disparità di trattamento rispetto all’amministratore in aspettativa non retribuita e un ingiustificato esborso di pubbliche risorse.
La conclusione è pertanto nel senso che, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, l’indennità di funzione debba essere riconosciuta nella misura del 50%, non rilevando la circostanza che il rapporto di lavoro non sia prevalente rispetto ad attività autonoma.
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Nota della Redazione
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