Giudizio di non idoneità alle prove scritte e limiti del sindacato giudiziale (Cons. Stato n. 5067 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’illogicità manifesta, del travisamento del fatto e dell’irragionevolezza grave ed evidente. Ove la commissione abbia preventivamente fissato i criteri di massima di valutazione, il giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità non necessita di ulteriore motivazione, dovendo le relative ragioni desumersi dal raffronto fra l’elaborato e i criteri enunciati. Il giudice non può individuare autonomamente gli argomenti che la traccia avrebbe richiesto né valutare l’adeguatezza dell’elaborato in sostituzione della commissione, pena l’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo. Nel giudizio di rinvio il giudice amministrativo resta vincolato ai confini delimitati dal giudice della giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario, era stato escluso dalle prove orali per il giudizio di non idoneità riportato nell’elaborato di diritto civile, dopo aver conseguito punteggi positivi nelle altre due prove scritte. La valutazione negativa era stata adottata dalla commissione plenaria, ai sensi dell’art. 12, comma 8, R.D. n. 1860/1925, a seguito del dissenso manifestato in seno alla sottocommissione.
Il TAR Lazio rigettava il ricorso. Il Consiglio di Stato, in primo grado di appello, lo accoglieva con la sentenza n. 6216/2023, ritenendo incongruo l’operato della commissione. Le Sezioni Unite n. 19253 del 2024 annullavano con rinvio quella pronuncia per eccesso di potere giurisdizionale, e il giudizio veniva riassunto davanti alla Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla delimitazione del proprio perimetro cognitivo. Il giudice della giurisdizione ha qualificato come invasivo lo snodo argomentativo della precedente decisione, là dove questa aveva ritenuto che la traccia non richiedesse la trattazione degli argomenti valorizzati dalla commissione. Quel profilo non può essere riproposto in sede di rinvio, perché il vincolo imposto dalla Cassazione non consente di riesaminare la sussistenza dell’eccesso di potere giurisdizionale.
Quanto alle difese processuali dell’amministrazione, il Collegio esclude l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale. Riconosce che l’orientamento richiamato (Cons. Stato n. 8935 del 2024) è coerente in linea generale, ma ritiene che nella specie permanga l’interesse all’esame delle censure in vista di un’eventuale azione risarcitoria, anche in considerazione della possibilità di modulare gli effetti della pronuncia.
Nel merito, la Corte conferma che la normativa vigente (art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 160/2006) consente che l’insufficienza sia motivata con la sola formula “non idoneo”. La questione di costituzionalità sul punto risulta irrilevante, perché il relativo capo della decisione è ormai passato in giudicato e il suo accoglimento non comporterebbe comunque l’ammissione alle prove orali.
Le censure sulla genericità dei criteri di valutazione sono dichiarate prive di pregio. Il Collegio osserva che i criteri non devono essere formulati in maniera analitica né indicare il contenuto minimo degli argomenti da sviluppare. Le doglianze, inoltre, scontano una genericità che ne preclude l’accoglimento.
Anche il motivo sulla verbalizzazione è respinto: né l’art. 12 né l’art. 16 R.D. n. 1860/1925 prescrivono che il verbale dia conto delle modalità di voto e delle posizioni dei singoli commissari. L’appello è quindi respinto nel merito, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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