Onere di prova del titolo edilizio preesistente e ordine di demolizione (Cons. Stato n. 5072 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso edilizio, l’ordine di demolizione è provvedimento dovuto e a contenuto vincolato, che non richiede la comunicazione preventiva di avvio del procedimento. Grava sull’interessato che ne contesti la legittimità l’onere di allegare e provare il titolo edilizio preesistente e la consistenza originaria del manufatto, non essendo sufficiente l’affermazione dell’avvenuta realizzazione in epoca risalente su un edificio assentito. Il Comune non deve individuare puntualmente e immediatamente l’area di sedime da acquisire, attenendo tale determinazione alla fase di esecuzione dell’ordine. L’effetto ablatorio ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è sanzione amministrativa legittima e proporzionata, compatibile con gli artt. 3 e 42 Cost. e non subordinata a indennizzo.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un antico fabbricato rurale, sostiene di avervi eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo, con sostituzione di materiali degradati e ridistribuzione dei vani interni, senza aumento di volumetria né alterazione delle sagome esterne.

La Polizia Locale accerta le opere; il dirigente comunale le qualifica abusive e ingiunge la demolizione e la riduzione in pristino, con termine di novanta giorni. Impugnata la CILA in autotutela e l’ordinanza di demolizione davanti al TAR Campania, l’amministrazione non si costituisce. Il TAR riunisce i ricorsi e li rigetta. Il proprietario appella deducendo difetto di motivazione, omessa valutazione del titolo edilizio del 1960, cattivo riparto dell’onere probatorio, omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e illegittimità dell’acquisizione al patrimonio comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure, stante la loro connessione, e le ritiene infondate. La sentenza appellata, con motivazione pur sintetica, richiama la giurisprudenza consolidata: il potere sanzionatorio spetta ai dirigenti e responsabili degli uffici comunali ai sensi degli artt. 27, 31 e 35 del d.P.R. n. 380/2001; l’ordinanza di demolizione, in quanto dovuta e a contenuto vincolato, non esige la comunicazione di avvio del procedimento; l’abuso può essere individuato dal Comune nella sua unitarietà.

Il punto decisivo è però processuale. L’appellante non ha fornito alcun principio di prova sull’esistenza di una preesistente struttura legittimamente edificata. La licenza edilizia del 1960 non risulta allegata in atti, né fatta oggetto di istanza di acquisizione, e sui relativi profili non erano state mosse contestazioni in primo grado. La censura è pertanto inammissibile, previa prospettazione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Ne discende la legittimità dell’ordine di demolizione, senza che il Comune dovesse verificare la possibilità tecnica di ripristino dell’immobile preesistente. Quanto all’area da acquisire, il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui non è necessaria l’individuazione puntuale e immediata, che può essere precisata in un secondo momento, a seguito della concreta verifica in contraddittorio delle opere tecnicamente suscettibili di abbattimento (Cons. Stato, sez. VI, n. 487/2022 e n. 5267/2021).

Sull’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la Corte richiama la legittimità costituzionale già affermata: l’acquisizione è effetto automatico operante ope legis, espressione del superiore interesse pubblico al ripristino del territorio (Corte cost. n. 345/1991 e n. 71/2015). L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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