Il giudizio di ottemperanza presuppone l’inerzia dell’amministrazione non il dialogo procedimentale (TAR Lombardia n. 68 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione dell’effetto conformativo di una sentenza di annullamento è infondato quando dagli atti risulti che l’amministrazione ha instaurato l’iter procedimentale e il confronto con le istituzioni scolastiche imposti dal giudice. L’art. 112, comma 1, cod. proc. amm. presuppone un’inottemperanza attuale e non una mera divergenza di valutazioni sul risultato raggiunto. La circostanza che il Consiglio di Stato abbia respinto la sospensione dell’efficacia della sentenza per la parte relativa all’istruttoria conferma che gli obblighi conformativi sono stati sostanzialmente adempiuti. Le censure che investono gli atti successivi, adottati nell’esercizio del potere riesercitato, esulano dal rito dell’ottemperanza e richiedono la trattazione nel rito ordinario, previa conversione ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori di alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado speciale di via Vivaio in Milano, hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha disposto il trasferimento del plesso presso l’immobile comunale di viale D’Annunzio. Con il medesimo ricorso hanno chiesto l’ottemperanza della precedente sentenza della Sezione, che aveva annullato gli atti di trasferimento per difetto di istruttoria e aveva imposto la riedizione del procedimento d’intesa con la scuola. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità dell’ottemperanza e, nel merito, l’avvenuto svolgimento del confronto procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva. Rileva che diversi soggetti indicati dal Comune non figurano tra i ricorrenti del giudizio di cognizione e pertanto li estromette. Specifica che la legittimazione all’impugnazione del nuovo provvedimento spetta invece a tutti i ricorrenti, giacché titolari di un interesse qualificato alla legittimità dell’azione amministrativa.
Nel merito, il Tribunale verifica se residuino effetti conformativi della sentenza non ancora eseguiti. La risposta è negativa. L’art. 112 cod. proc. amm. richiede un’inottemperanza effettiva, non la semplice insoddisfazione dei ricorrenti rispetto all’esito. Il Collegio valorizza anzitutto la motivazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1465 del 14.4.2023, che ha respinto la sospensione proprio perché il Comune aveva “già sostanzialmente adempiuto” alle prescrizioni, coinvolgendo insegnanti e genitori e attivando gli interventi per l’idoneità della nuova sede.
Il percorso argomentativo si fonda poi sugli atti depositati: gli incontri tra Comune, dirigente scolastico, genitori e insegnanti, il sopralluogo, la consegna delle planimetrie aggiornate, la relazione tecnica comparativa del 19 maggio 2023. La partecipazione non è rimasta sul piano formale, ma ha inciso sulle opere realizzate, recependo le criticità segnalate dal Consiglio di Istituto. Gli stessi ricorrenti ammettono di aver avviato un dialogo per ottenere migliorie funzionali.
Quanto alle censure avverso la nuova determinazione, esse non possono essere decise in sede di ottemperanza. Investono l’esercizio del potere riesercitato e attengono a profili di legittimità, con conseguente conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm.. Il ricorso per ottemperanza è respinto; il giudizio impugnatorio prosegue nel rito ordinario. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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