Servitù pubblica su area privata richiede titolo non mera dicatio (TAR Lombardia n. 67 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può destinare a parcheggio pubblico un’area di proprietà privata in difetto di un titolo idoneo alla costituzione di una servitù di uso pubblico. Lo strumento urbanistico, anche quando classifichi l’area come destinata ad uso pubblico, non vale a costituire diritti reali in favore dell’Amministrazione. La prova della servitù non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto: occorre un atto pubblico o privato, quale un provvedimento amministrativo, una convenzione tra proprietario e Amministrazione o un testamento. La dicatio ad patriam esige la prova di un comportamento del proprietario che metta il bene in modo univoco a disposizione di una collettività indeterminata. Il giudice amministrativo conosce in via incidentale della sussistenza della servitù, quando tale verifica è necessaria per accertare la legittimità del provvedimento.

Il Fatto

Il condominio ricorrente è proprietario di un’area pertinenziale di circa 500 metri quadrati, antistante l’edificio e adibita a parcheggio a servizio delle unità residenziali e degli esercizi commerciali. Nel 2019 il Comune aveva trasmesso una proposta di convenzione per l’asservimento dell’area a uso pubblico; l’iniziativa pattizia non giunse a perfezionamento.

L’Amministrazione intervenne allora unilateralmente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 2 marzo 2020 e con l’ordinanza della Polizia Locale dell’11 maggio 2020, che razionalizzò la gestione delle soste, eliminando lo stallo per carico e scarico e imponendo una limitazione temporale della sosta negli spazi antistanti gli esercizi commerciali. Il condominio impugnò gli atti davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 42 Cost. e 825 cod. civ., nonché degli artt. 9 e ss. del d.P.R. n. 327/2001, e chiedendo il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma in via preliminare la giurisdizione del giudice amministrativo. Il petitum sostanziale non investe la natura pubblica o privata dell’area: è la stessa Amministrazione ad aver riconosciuto, quale presupposto dell’ordinanza, la proprietà del bene in capo al condominio. La causa petendi riguarda la legittimità del provvedimento di disciplina della sosta, uno dei cui presupposti è l’esistenza di un uso pubblico gravante sull’area. Il TAR può quindi conoscere in via incidentale della servitù, quando il sindacato sia necessario al controllo dell’atto.

Superate le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità — la delibera di Giunta, priva di autonoma efficacia lesiva, era correttamente impugnata in via successiva — il Collegio accoglie la prima censura. Occorre stabilire se il Comune, pur non titolare del diritto dominicale, goda di un titolo che gli consenta di destinare l’area a pubblico parcheggio. L’esito è negativo: l’art. 3 del Piano dei servizi prevede che l’asservimento dei parcheggi privati ad uso pubblico si consegua mediante convenzione tra parte pubblica e privata, nella specie mancante.

Richiamando l’orientamento secondo cui lo strumento urbanistico non vale a costituire diritti reali, il TAR ribadisce che un’area privata resta tale anche se classificata come area pubblica o destinata ad uso pubblico. Né vale il richiamo alla dicatio ad patriam: il Comune si è limitato ad allegare la servitù senza offrirne prova. Aderendo a Cons. Stato, Sez. II, n. 2992 del 12 maggio 2020, il Collegio richiede un titolo idoneo — atto pubblico o privato, convenzione o testamento — non essendo sufficienti presunzioni o il mero uso di fatto.

Quanto alla dicatio ad patriam, il TAR ne richiama gli elementi costitutivi, evidenziando che difetta del tutto la prova dell’univocità del comportamento dei titolari del diritto dominicale. L’ordinanza va dunque annullata, con assorbimento del secondo motivo sulle garanzie partecipative. La domanda risarcitoria è respinta perché genericamente formulata, senza deduzione né prova dei fatti costitutivi. Le spese sono compensate per la parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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