Impugnazione del titolo edilizio e interesse al ricorso: la vicinitas non basta (TAR Sicilia n. 1441 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione del titolo edilizio richiede la contemporanea sussistenza della vicinitas e del pregiudizio concreto arrecato alla sfera del ricorrente. La vicinitas individua la legittimazione ad agire, ma non dimostra l’interesse al ricorso, che consiste nello specifico e concreto pregiudizio derivante dall’atto impugnato e dalla sua capacità di incidere negativamente sulla posizione giuridica del ricorrente. Non è sufficiente l’interesse alla corretta applicazione della disciplina urbanistico-edilizia, né il solo fine di conseguire la legalità dell’azione amministrativa. Il ricorrente deve dedurre e fornire elementi di prova sul fatto che il provvedimento abbia influito direttamente sulla sua posizione, determinando effetti giuridicamente apprezzabili. In difetto, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un fondo confinante con quello del controinteressato, impugnava il permesso di costruire rilasciato nel 2018 dal Comune, deducendone il contrasto con il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 96, comma 1, lett. f), del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 nella fascia di servitù idraulica. Secondo il ricorrente il vincolo operava anche per corsi d’acqua coperti da strada pubblica, essendo emersa, da perizie con “georadar”, la presenza del torrente nell’area interessata; l’area ricadeva inoltre tra i “siti di attenzione” del P.A.I. regionale.
Il Comune, non costituito, depositava una relazione in cui escludeva distanze da rispettare, essendo l’alveo divenuto collettore fognario. Il controinteressato eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse, non avendo il ricorrente allegato alcun pregiudizio specifico e diretto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione preliminare, richiamando l’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a.. Non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca in uno specifico beneficio per chi propone il ricorso, ovvero in una utilità o posizione di vantaggio attinente a uno specifico bene della vita, connotata dalla personalità e attualità della lesione.
In tema di titoli edilizi, la Corte ribadisce che occorre la contemporanea sussistenza della vicinitas e del pregiudizio concreto. La vicinitas è elemento di individuazione della legittimazione ad agire, ma non prova l’interesse al ricorso, che consiste nello specifico pregiudizio derivante dall’atto e dalla sua capacità di propagare i propri effetti fino a incidere negativamente sulla sfera del ricorrente.
Nel caso concreto emerge una mera situazione di vicinitas: il ricorrente si è limitato a sostenere che il vincolo dell’art. 96, comma 1, lett. f), del R.D. n. 523/1904 è posto per assicurare lo sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso, senza indicare né allegare lo specifico pregiudizio arrecato nei suoi confronti dal provvedimento.
Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza del C.G.A.R.S. n. 490/2023, che ha ribadito come la vicinitas non sia sufficiente a provare l’interesse, essendo necessaria la dimostrazione, con puntuali e oggettive allegazioni, dello specifico pregiudizio. Richiamati i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021, il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, fermi restando i poteri degli enti competenti in materia.
Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia, ad eccezione del contributo unificato, che resta a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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