La giurisdizione esclusiva sulla revisione prezzi non richiede verifica del potere autoritativo (Cons. Stato n. 4670 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la verifica della giurisdizione si esaurisce nell’accertamento oggettivo della riconducibilità del singolo caso concreto a una delle particolari materie indicate dalla legge ai sensi dell’art. 103 cost. Il giudice adito non deve indagare se l’amministrazione abbia concretamente esercitato un potere autoritativo, né qualificare la situazione soggettiva azionata come diritto soggettivo o interesse legittimo. La controversia relativa alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, rientra nella giurisdizione esclusiva dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che copre tanto l’an quanto il quantum. La disposizione è costituzionalmente legittima perché la materia è puntualmente delimitata e contrassegnata da un inestricabile intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi.

Il Fatto

Una società affidataria di una convenzione Consip per servizi di pulizia agli istituti scolastici agiva davanti al TAR Toscana per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato in corso di esecuzione. La pretesa si fondava sull’art. 10, comma 5, della convenzione, che rinvia all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, e sull’art. 9.4 del capitolato tecnico, che ancora l’aggiornamento annuale alla variazione dell’indice ISTAT FOI.

Costituitasi l’amministrazione, questa eccepiva il difetto di giurisdizione e, nel merito, la decadenza dal diritto alla revisione. Il giudice di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la clausola individuasse compiutamente tempi e criteri del compenso revisionale e che la domanda si riducesse a una mera pretesa di adempimento contrattuale. La società proponeva appello, sostenendo la sussistenza della giurisdizione esclusiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato costituzionale: la giurisdizione esclusiva opera «per particolari materie», secondo l’art. 103 cost., e la delimitazione legislativa non può avvenire per blocchi indistinti ma per materie puntualmente determinate, come chiarito da Corte cost. n. 35 del 2010. Da ciò deriva che, accertata la sussumibilità del caso concreto nella materia, la giurisdizione esclusiva va affermata come corollario automatico.

La sentenza appellata si fondava su un duplice pilastro: l’esclusione della giurisdizione amministrativa quando oggetto del contendere sia una prestazione già compiutamente disciplinata nel contratto, e la qualificazione della pretesa come diritto soggettivo. Il Consiglio di Stato respinge entrambi, richiamando Corte cost. n. 204 del 2004: quella pronuncia si rivolge in primo luogo al legislatore ordinario, vincolandolo nella individuazione delle materie, e solo indirettamente al giudice, ai fini della delibazione di incostituzionalità. Applicare il criterio del collegamento con il potere in sede interpretativa introdurrebbe un limite ulteriore rispetto all’art. 103 cost., in contrasto con l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo ex artt. 24 e 111 cost., oltre che con il principio di concentrazione delle tutele affermato dalle Sezioni Unite n. 4636 del 2007.

Quanto alla riconducibilità, il Collegio rileva che l’appalto è disciplinato ratione temporis dal d.lgs. n. 163/2006 e che la revisione richiesta è regolata dalle clausole convenzionali in termini sostanzialmente ricognitivi dell’art. 115. Lo stesso art. 115 ammette, in mancanza dei dati dell’Osservatorio, il ricorso a parametri ulteriori quali gli indici ISTAT FOI. La materia è quindi quella devoluta dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., senza necessità di verifiche integrative.

Il Collegio affronta poi il vincolo di specificità e quello dell’intreccio tra situazioni soggettive, richiamando Cons. Stato n. 7756 del 2022 e Cass. Sez. Un. n. 26298 del 2008: la revisione persegue l’interesse pubblico alla qualità delle prestazioni e alla stabilità del quadro finanziario, e l’appaltatore non vanta un diritto all’aggiornamento automatico, ma solo all’espletamento dell’istruttoria procedimentale. Il carattere eventualmente vincolato dell’atto non esclude l’interesse legittimo, come affermato da Corte cost. n. 127 del 1998.

Il Collegio prende infine posizione sull’indirizzo delle Sezioni Unite n. 21990 del 2020, che riserva al giudice ordinario le ipotesi di clausola auto-applicativa svincolata dall’art. 115: nel caso concreto il meccanismo è ricognitivo del modello legale, e comunque la giurisdizione esclusiva copre anche il quantum, come riconosciuto da Cass. Sez. Un. n. 2160 del 2019. L’appello è accolto, la sentenza annullata ex art. 105 c.p.a. con rinvio al TAR Toscana e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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