La giurisdizione esclusiva sulla revisione prezzi prescinde dalla verifica del potere autoritativo (Cons. Stato n. 4671 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., l’affermazione della giurisdizione dipende dal dato oggettivo della sussumibilità del caso concreto nella particolare materia individuata dalla legge, non dalla verifica in concreto della natura autoritativa o paritetica delle funzioni esercitate dall’amministrazione. La revisione del prezzo disciplinata dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 è materia sufficientemente determinata dal legislatore e contrassegnata da un inestricabile intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi, poiché opera mediante un procedimento istruttorio preordinato al perseguimento di interessi pubblici: tale disciplina giustifica la devoluzione alla giurisdizione esclusiva. Ove il meccanismo convenzionale sia sostanzialmente ricognitivo del modello legale, la cognizione dell’an e del quantum spetta al giudice amministrativo, in attuazione del principio di concentrazione delle tutele.
Il Fatto
La società appellante agiva in primo grado per l’accertamento del proprio diritto alla revisione prezzi maturato nell’ambito di una convenzione stipulata con la centrale di committenza per l’affidamento di servizi di pulizia destinati agli istituti scolastici. La pretesa riguardava le prestazioni eseguite fino al termine del servizio, secondo le modalità previste dal capitolato tecnico, che ancorava l’aggiornamento del canone alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La stazione appaltante eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR Toscana accoglieva l’eccezione e declinava la giurisdizione, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, essendo la clausola puntualmente disciplinata nell’an e nel quantum. Da qui l’appello della società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 103 Cost., che ammette la giurisdizione esclusiva solo «in particolari materie indicate dalla legge». L’individuazione legislativa non può avvenire per blocchi di materie, ma per materie puntualmente determinate. Ciò che rileva è il dato oggettivo della sussunzione del singolo caso concreto, non la natura delle situazioni soggettive azionate.
Secondo il Consiglio di Stato, subordinare la giurisdizione alla verifica della natura autoritativa delle funzioni esercitate introduirebbe un vincolo ulteriore, in contrasto con il paradigma costituzionale e con i principi di effettività della tutela e ragionevole durata del processo. Un’opzione siffatta renderebbe incerto il presupposto processuale della giurisdizione, subordinandolo a valutazioni opinabili. Il Collegio richiama il principio di concentrazione delle tutele e la Sezioni Unite n. 4636 del 2007, oltre a Cons. Stato n. 5446 del 2019 e Cons. Stato n. 489 del 2025.
Quanto alla Corte costituzionale n. 204/2004, invocata dal giudice di prime cure, il Collegio ne circoscrive la portata: i suoi principi sono rivolti anzitutto al legislatore ordinario, che deve considerare la natura delle situazioni soggettive, e solo indirettamente al giudice, ai fini della delibazione di incostituzionalità. Il collegamento con il potere rileva come limite alla legittimità della norma, non come criterio di riparto applicabile volta per volta. I riferimenti alla Corte costituzionale n. 35 del 2010 e alla n. 127 del 1998 confermano che un atto vincolato non per questo esclude l’interesse legittimo.
Applicando tali coordinate, la controversia rientra nella materia dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poiché il meccanismo revisionale convenzionale è ricognitivo del modello dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. La materia supera il vaglio di particolarità e presenta quel residuo margine di poteri d’imperio che giustifica la giurisdizione esclusiva. Il Collegio disattende l’eccezione di limitare la cognizione all’an, richiamando Cass. Sez. Un. n. 2160 del 2019: la giurisdizione copre anche il quantum.
L’appello è quindi accolto, la giurisdizione del giudice amministrativo affermata e la sentenza annullata ex art. 105 c.p.a., con rinvio al TAR Toscana. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
Nota della Redazione
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