Permesso di soggiorno e sopravvenienze: rileva il momento di adozione del diniego (Cons. Stato n. 4667 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno si valuta con riferimento al momento di adozione del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nell’imporre all’Amministrazione di considerare i nuovi elementi favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e conosciuti al momento dell’adozione dell’atto. La documentazione anagrafica e reddituale formatasi in epoca successiva al diniego costituisce circostanza sopravvenuta che può giustificare una richiesta di riesame, non l’annullamento giurisdizionale del provvedimento. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non è configurabile quando il destinatario risulti irreperibile all’esito delle ricerche dell’Amministrazione.
Il Fatto
L’appellante ha impugnato in primo grado il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, fondato sull’irreperibilità dello stesso e sull’assenza dei requisiti lavorativo, alloggiativo e reddituale. Il TAR Campania, Sezione Sesta, ha respinto il gravame, ritenendo che l’Amministrazione avesse operato una valutazione complessiva delle prospettive economiche dell’interessato e che i documenti prodotti (certificato di residenza e dichiarazioni dei redditi) fossero successivi al diniego.
L’appellante ha censurato la sentenza per non aver considerato le condizioni personali, la durata del soggiorno e i requisiti di residenza e reddito, lamentando inoltre la mancata notifica dell’avvio del procedimento nonostante due solleciti via PEC pervenuti alla Questura prima dell’adozione del diniego. Ha invocato la violazione degli artt. 7 e 10-bis legge n. 241/1990. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e l’istanza cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato, confermando l’impianto della sentenza appellata. Il Collegio ha osservato che le motivazioni del diniego sussistevano tutte al momento dell’adozione del provvedimento e che le valutazioni dell’Amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate e non manifestamente incongrue né illogiche.
Quanto alla lamentata omissione della comunicazione di avvio del procedimento, la Corte ha evidenziato che gli atti di causa dimostrano chiaramente come il destinatario sia risultato irreperibile nonostante le ricerche condotte dall’Amministrazione. Il vizio procedimentale, dunque, non è configurabile.
Sul versante della documentazione anagrafica e reddituale favorevole all’appellante, il Consiglio di Stato ha ribadito che essa, essendo riferita a data successiva all’emanazione del diniego, costituisce circostanza sopravvenuta. Tale evenienza può giustificare una richiesta di riesame alla pubblica amministrazione da parte dell’interessato, ma non l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento, la cui legittimità il giudice deve valutare al momento della sua adozione.
Il Collegio ha richiamato il principio tempus regit actum, già affermato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui il giudizio di legittimità va condotto con riferimento al momento in cui si è esercitata la potestà amministrativa. Ne è derivato il rigetto dell’appello, con compensazione delle spese stante l’assenza di difese scritte delle Amministrazioni appellate.
Nota della Redazione
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