Simbolo elettorale con scudo crociato e Libertas rischio confusione con UDC (TAR Sardegna n. 31 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricusazione dei contrassegni elettorali, la valutazione del rischio di confusione per l’elettore medio si fonda sulla predominanza qualitativa e quantitativa degli elementi di somiglianza rispetto a quelli differenziali. Quando il simbolo di una lista inserisce, in carattere ridotto, all’interno di un più ampio simbolo di coalizione, uno scudo crociato bianco e rosso con la scritta Libertas identico a quello tradizionalmente usato da altra formazione concorrente, l’elemento grafico comune prevale sulla denominazione differenziale, collocata lateralmente e meno leggibile, con conseguente esclusione del contrassegno. La necessaria riduzione dimensionale del simbolo di lista entro quello di coalizione accentua il pericolo di confusione e rende ancor più marginale la scritta distintiva.

Il Fatto

Un partito politico impugna davanti al TAR Sardegna il provvedimento con cui l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Cagliari ha ricusato il contrassegno presentato per le elezioni regionali. Il simbolo contestato era inserito, in dimensioni ridotte, all’interno di un più ampio simbolo di coalizione, unitamente alle denominazioni di altre formazioni.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego, articolando plurime censure avverso la motivazione dell’atto. Si costituiscono in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura, la Corte d’Appello e il medesimo Ufficio elettorale, eccependo profili di rito e di merito. La causa è discussa nella udienza speciale elettorale e decisa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso infondato e privilegia l’esame del merito, ritenendo assorbite le eccezioni processuali. Il nucleo del ragionamento riguarda la somiglianza tra il contrassegno del ricorrente e quello dell’UDC, anch’essa partecipante alla competizione.

Il giudice amministrativo condivide l’assunto dell’Ufficio elettorale: il simbolo impugnato reca lo scudo crociato bianco e rosso con la scritta Libertas, esattamente come quello antagonista. Lo scudo costituisce elemento grafico dominante, mentre la scritta Democrazia Cristiana, unico elemento differenziale, è inserita a carattere ridotto e in posizione laterale, dunque meno leggibile.

Da qui la conclusione sulla predominanza, qualitativa e quantitativa, degli elementi di somiglianza su quelli distintivi, con rischio di confusione per l’elettore medio. Il Collegio richiama la costante interpretazione giurisprudenziale in materia di esclusione e valorizza il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 23 aprile 2019, n. 2620, che aveva già escluso quel contrassegno da una precedente competizione, ravvisando una confusione evidente tra i due simboli e tutelando la formazione che tradizionalmente usa lo scudo con la scritta Libertas.

Il Tribunale sottolinea come la collocazione “in piccolo” del simbolo entro quello di coalizione renda ancora più difficilmente leggibile la denominazione differenziale: lo scudo con la scritta Libertas risulta così dominante e prima facie percepibile dall’elettore. L’infondatezza di questa censura assorbe la prima, perché l’eventuale fondatezza di quest’ultima non condurrebbe comunque all’annullamento, sussistendo un autonomo profilo motivazionale sufficiente a sorreggere il provvedimento.

Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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