Il golden power si applica agli investimenti in uscita sul know-how strategico (Cons. Stato n. 2180 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di veto esercitabile ai sensi del d.l. 15 marzo 2012 n. 21 non incontra ostacolo nell’art. 63 TFUE quando l’operazione consista nel trasferimento all’estero di un asset immateriale, qualificabile come investimento in uscita, poiché la norma europea presuppone il riferimento a capitale finanziario. In materia di investimenti in uscita l’Unione europea non ha adottato una disciplina vincolante, sicché gli Stati membri restano liberi di intervenire nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. La qualificazione del settore strategico va operata con criterio sostanzialistico, che prescinde dalle dichiarazioni della parte privata e valorizza l’obiettiva utilizzabilità della tecnologia in ambito militare o di sicurezza. Il sindacato del giudice amministrativo resta pieno ed effettivo, ma la valutazione dei presupposti del golden power è assistita da un ampio margine discrezionale, purché l’istruttoria e la motivazione siano adeguate.

Il Fatto

Una società startup attiva nel settore aerospaziale, priva di dipendenti e operante in fase progettuale, aveva concluso con una società cinese un Memorandum of Cooperation volto a costituire in Cina una joint venture per sviluppare due prototipi di un velivolo civile a decollo e atterraggio verticali con propulsione ibrida.

Dopo la prenotifica, il Dipartimento competente richiese la notifica formale ai sensi del d.l. 21/2012. Il Gruppo di coordinamento predispose una relazione che proponeva di assentire l’operazione con dodici prescrizioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenne invece di esercitare il potere di veto, giudicando le prescrizioni inidonee a tutelare la sicurezza nazionale. Il TAR Lazio respinse il ricorso della società, che ha proposto appello articolato in otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica l’operazione come investimento in uscita, non riconducibile alla nozione di investimento in entrata del regolamento UE 2019/452. Da questa premessa l’appellante traeva la conseguenza dell’inapplicabilità del golden power; la Corte la respinge. L’art. 63 TFUE presuppone un capitale di natura finanziaria, mentre nel caso di specie il conferimento è un conferimento d’opera, non traducibile in capitale nel senso proprio del termine, come conferma il rinvio del memorandum a una stima successiva degli apporti.

Anche a voler accogliere una nozione ampia di capitale, la conclusione non muterebbe. Poiché l’Unione europea in tema di investimenti in uscita ha adottato solo raccomandazioni, gli Stati membri restano liberi di intervenire con il limite della proporzionalità e della determinatezza delle fattispecie, che la Corte ritiene rispettato grazie alla tipizzazione dei poteri. La sentenza Corte UE n. C-326/07 è giudicata non pertinente, riguardando un caso interno all’Unione e una disciplina antecedente. Irrilevante è anche il regolamento dual use 2021/821, che concerne l’esportazione di prodotti finiti.

Sul secondo motivo, concernente la dedotta incostituzionalità, la Corte ne rileva l’inammissibilità per il rinvio per relationem al ricorso di primo grado, ma esamina comunque la questione nel merito, giudicandola manifestamente infondata rispetto agli artt. 23 e 41 Cost. Il controllo sugli assetti societari non impone prestazioni e non rende impossibile l’attività economica, intervenendo solo in casi determinati a tutela di interessi nazionali.

Il terzo motivo è respinto con un criterio sostanzialistico: la tecnologia è obiettivamente utilizzabile in ambito militare, come evidenziato dal Ministero della difesa e dalle dichiarazioni dei terzi. Gli elementi addotti dalla società per escludere l’uso militare sono accessori e non rendono tale eventualità impossibile a priori. La fattispecie rientra negli artt. 1, comma 1, lettera f) e 2, comma 1, lettera c), del DPCM 108/2014, relativi ai sistemi di propulsione aerospaziali.

Quanto al quarto motivo, la Corte afferma che il sindacato giurisdizionale è pieno ed effettivo, bilanciato dalla determinazione normativa dei presupposti, e l’istruttoria appare adeguata. Il sesto motivo è respinto: l’amministrazione deve conoscere il fatto prima di qualificarlo, e il termine del DPCM 133/2022 non è perentorio, essendo tale solo quello del comma 4 dell’art. 1 del d.l. 21/2012. Il settimo motivo cade perché la minaccia di grave pregiudizio ha natura potenziale. L’ottavo è infine respinto: il Governo ha motivato adeguatamente il discostamento dalla proposta, considerata l’impossibilità di far rispettare prescrizioni in territorio cinese. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *