Sanzione per aratura nel parco: profondità presunta non motivata (Cons. Stato n. 2184 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La profondità dell’aratura non può essere determinata dall’Amministrazione in via meramente presuntiva per commisurare la sanzione amministrativa. Quando la contestazione dell’interessato sia ragionevole, la quantificazione fondata su una profondità “assunta” senza alcun supporto documentale o di misurazione integra un difetto di motivazione e comporta l’annullamento parziale del provvedimento sanzionatorio. Resta fermo il potere dell’Amministrazione di rieditare il provvedimento assumendo a base del calcolo la profondità effettivamente riconosciuta. Il verbale di sopralluogo dei pubblici ufficiali conserva fede privilegiata, ex art. 2700 cod. civ., per i fatti accertati, ma non per le valutazioni deduttive in esso contenute, che restano sindacabili senza necessità di querela di falso.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di un compendio agricolo ricadente nel Parco naturale regionale “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”. Nel 2022 l’Ente Parco, a seguito di segnalazione della Polizia locale e di una relazione dell’Ufficio tecnico comunale, ha contestato l’eliminazione mediante aratura di un tratto di strada sterrata in battuto, disponendo la riduzione in pristino e irrogando una sanzione amministrativa di oltre 34.000 euro. La quantificazione muoveva dall’assunzione di una profondità di aratura di 30 cm su circa 1.125 mq.
Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso nel merito. La società ha proposto appello, deducendo l’erronea attribuzione di fede privilegiata agli atti di accertamento, l’insussistenza della strada e la natura meramente valutativa delle conclusioni dell’Ente. Il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione affidata al Dipartimento ambiente della Regione Puglia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. La carenza di interesse è dedotta in modo generico e il riferimento alla valutazione di incidenza ambientale non compare nel provvedimento impugnato, integrando al più una motivazione postuma. Quanto ai “motivi intrusi”, l’atto di appello non è del tutto canonico nella forma ma espone le censure in modo comprensibile.
La verificazione accerta che il tratto di strada non esisteva nelle ortofoto del 1988, 1997 e 1998, mentre risultava presente dal 2006 al 2016, nonché nel 2019 e nel 2022. Il percorso è dunque stato realizzato in un periodo compreso tra il 1998 e il 2006. Non regge la tesi della precesa antincendio stagionale, stante la presenza stabile del manufatto.
Quanto ai vincoli, l’area è soggetta a vincolo paesaggistico, idrogeologico, alle aree boscate e alla legge regionale n. 30/2006. L’art. 4 vieta i movimenti di terra che modificano la morfologia; l’art. 9 subordina ogni intervento al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione, pacificamente non richiesto. Irrilevante la concessione edilizia n. 35/1987, concernente lo spietramento per semina di foraggere. Il divieto di movimento terra discende comunque dall’art. 19 delle NTA del PRG e dalla delibera consiliare n. 13/2000, a nulla rilevando la mancata approvazione della delibera n. 9/2009 che avrebbe introdotto l’art. 19-bis.
Il verbale di sopralluogo della Polizia locale ha fede privilegiata quanto al fatto dell’avvenuta eliminazione del percorso. Non altrettanto vale per la relazione dell’UTC, laddove assume un’aratura “profonda”. La profondità di 30 cm costituisce valutazione deduttivo-presuntiva, priva di misurazioni o riscontri. Le contestazioni dell’appellante sono ragionevoli e la quantificazione della sanzione risulta perciò non sufficientemente motivata.
L’appello è accolto in parte: annullamento parziale dell’ordinanza del 27 aprile 2023, con facoltà di riedizione assumendo la profondità di 10/15 cm riconosciuta dalla stessa società. Spese del doppio grado compensate; spese di verificazione divise.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.