Ricercatore tipo A abilitato: valutazione possibile solo nel corso del contratto (Cons. Stato n. 3135 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di valutazione prevista dall’art. 24, comma 5, legge n. 240/2010 per la chiamata nel ruolo dei professori associati presuppone necessariamente che il contratto di ricercatore a tempo determinato sia ancora in corso al momento della richiesta e della valutazione. La mancanza di tale presupposto impedisce in radice l’applicazione della disciplina, anche nella lettura datane dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 15 dicembre 2022. La cessazione del rapporto prima della proposizione del ricorso non è sanata dalla presentazione della domanda in sede giudiziaria, poiché tra il rapporto di ricercatore e il successivo inquadramento non deve esservi soluzione di continuità. Ne deriva l’inammissibilità della pretesa azionata solo per via processuale, a prescindere dalla disponibilità delle risorse e dalla dedotta discriminazione tra ricercatori di tipo A e di tipo B.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato servizio presso l’Ateneo appellante quale ricercatore a tempo determinato di tipo A dal 5 ottobre 2015 al 4 ottobre 2020, con contratto triennale prorogato di due anni. In precedenza aveva svolto attività di ricerca presso il medesimo Ateneo mediante assegni e incarichi professionali; durante il rapporto aveva conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia.

Cessato il rapporto, e già assunto presso altro ente quale dirigente medico dal 30 novembre 2020, propose ricorso al TAR Emilia Romagna il 24 marzo 2021, chiedendo l’accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato e, in via subordinata, l’ammissione alla procedura di valutazione ex art. 24, comma 5, legge n. 240/2010. Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo di dover disapplicare i commi 5 e 6 nella parte in cui non consentivano ai ricercatori di tipo A abilitati l’accesso alla procedura riservata ai ricercatori di tipo B. Propone appello l’Ateneo.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie il primo motivo, ritenendolo assorbente. È pacifico in atti che il rapporto è cessato il 4 ottobre 2020 e che il ricorso di primo grado è stato notificato il 24 marzo 2021, quando il ricorrente era già dipendente di altro ente.

La norma applicabile ratione temporis — l’art. 24, comma 5, legge n. 240/2010 — prevede che la valutazione avvenga “nel terzo anno di contratto” e che, in caso di esito positivo, “alla scadenza dello stesso” il ricercatore sia inquadrato nel ruolo. Il dato letterale ancora la procedura alla vigenza del contratto.

La giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato, sez. VII, nn. 2001 e 2349 del 2025) ha già chiarito che la procedura presuppone che il contratto sia in corso al momento della richiesta e della valutazione. Dirimente è la circostanza che il ricorrente abbia cessato il rapporto prima di agire in giudizio: “la disciplina invocata, nella lettura datane dalla Corte di Giustizia, non è applicabile al caso di specie perché difetta il presupposto del contratto in corso”.

L’esigenza che l’istanza sia presentata durante la vigenza del contratto non è formalismo privo di ratio, ma si collega al principio per cui tra il rapporto di ricercatore e l’inquadramento nel ruolo dei professori associati non deve esservi soluzione di continuità (Cons. Stato n. 2085/2020). Nel caso concreto il ricorrente non ha mai presentato istanza in costanza di rapporto, né sollecitato l’attivazione della procedura nel terzo anno: la domanda è stata formulata solo con il ricorso, a rapporto cessato.

Ne segue che la sentenza della Corte di Giustizia del 15 dicembre 2022 (cause C 40/20 e C 173/20) non è applicabile, mancando il presupposto fattuale che ne consente l’operatività. Assorbite le censure su risorse finanziarie e discriminazione tra ricercatori di tipo A e di tipo B, l’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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