Liquidazione del compenso del commissario ad acta nel giudizio sul silenzio-inadempimento (TAR Abruzzo n. 350 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al commissario ad acta costituisce atto dovuto dal giudice amministrativo all’esito della verifica dell’eseguito adempimento della sentenza che ha accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Il compenso va posto a carico dell’Amministrazione soccombente e quantificato tenendo conto del valore della causa, degli atti emessi e dell’impegno profuso dal commissario. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 57 del d.P.R. n. 115 del 2002, il decreto di liquidazione è adottato con provvedimento collegiale nella camera di consiglio.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver conseguito il giudizio di idoneità della Commissione Medica di Pescara, aveva presentato istanza per l’esperimento della prova di guida per la patente di categoria B, rimasta priva di riscontro da parte dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Pescara. Il TAR Abruzzo, con sentenza, aveva accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, disponendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione. Espletato l’incarico, il commissario ha concluso la propria attività, presentando istanza di liquidazione del compenso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il commissario ad acta ha correttamente eseguito la sentenza, completando l’attività sostitutiva demandata in luogo dell’Amministrazione rimasta inerte, e ha quindi ritenuto espletato l’incarico affidato. Sulla base di tale accertamento, ha disposto la liquidazione del compenso richiesto, da porre a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale Amministrazione soccombente nel giudizio sul silenzio.
La quantificazione è stata operata considerando il valore della causa, gli atti emessi e l’impegno profuso dal commissario, parametri che il collegio ha ritenuto proporzionati al riconoscimento di €200,00. La pronuncia si fonda sul combinato disposto dell’art. 33, comma 1, cod. proc. amm., che disciplina l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, e dell’art. 57 del d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia.
Il decreto ha infine ordinato all’Amministrazione di effettuare il relativo pagamento in favore del commissario, con comunicazione agli interessati a cura della Segreteria del Tribunale a seguito del deposito del provvedimento.
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Nota della Redazione
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