Graduatoria concorsuale, decorrenza del termine e onere di notifica al controinteressato (Cons. Stato n. 7717 del 23.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la piena conoscenza della graduatoria, rilevante ai fini del decorso del termine decadenziale di cui all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., si realizza con la pubblicazione dell’atto e non postula la conoscenza integrale del provvedimento e delle sue motivazioni. È sufficiente la percezione dell’esistenza dell’atto e della sua immediata lesività, restando la difesa garantita dalla possibilità di proporre motivi aggiunti. L’interesse del candidato non vincitore all’impugnazione della graduatoria dei vincitori sorge con la pubblicazione della stessa, mentre l’interesse al futuro scorrimento difetta dei requisiti di concretezza e attualità perché legato a un evento futuro ed eventuale. La notificazione per pubblici proclami non esime dall’onere di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato nel termine ordinario, ponendosi l’art. 41, comma 4, cod. proc. amm. in rapporto di complementarità e non di alternatività con il comma 2.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava a un concorso pubblico per l’assunzione di personale non dirigenziale nel Ministero della Cultura, concorrendo per un profilo di funzionario storico dell’arte. L’amministrazione pubblicava dapprima la graduatoria dei vincitori e, in seguito, quella degli idonei. Il candidato presentava istanza di accesso agli atti, reiterandola, e in assenza di riscontro adiva la Commissione per l’accesso, che accoglieva il reclamo. Ottenuti solo alcuni documenti, apprendeva di non rientrare nelle prime posizioni della graduatoria e della mancata valutazione, fra i titoli di servizio, dell’esperienza maturata come educatore museale.
Con ricorso notificato il 30 ottobre 2024 impugnava la graduatoria nella parte in cui non lo comprendeva, proponendo poi motivi aggiunti avverso le nuove graduatorie pubblicate dal Formez. Il TAR Lazio respingeva il ricorso in forma semplificata, ritenendolo irricevibile per tardività rispetto al termine di cui all’art. 41 cod. proc. amm., calcolato dalla data di pubblicazione della graduatoria. Seguiva appello, con richiesta di rimessione in termini e di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’erronea indicazione, contenuta nella sentenza di primo grado, della data di pubblicazione della graduatoria dei vincitori, pacificamente risalente al 30 maggio 2024. L’errore è tuttavia ininfluente: anche assumendo tale data, la notifica del ricorso intervenuta il 30 ottobre 2024 resta tardiva, essendo spirato il termine decadenziale di sessanta giorni il 29 luglio 2024.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, la Sezione ribadisce che la piena conoscenza non coincide con la conoscenza integrale dell’atto e delle sue motivazioni. Basta la percezione del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata lesività, in funzione dell’esigenza di certezza giuridica connessa al termine decadenziale, senza pregiudizio per il diritto di difesa.
Ne consegue che l’interesse a impugnare la graduatoria dei vincitori sorgeva con la pubblicazione del 30 maggio 2024, quando era evidente il mancato inserimento fra i vincitori. Viceversa, l’interesse al futuro scorrimento della graduatoria, dichiarato dall’appellante, difetta dei requisiti di concretezza e attualità, essendo legato a un evento futuro ed eventuale: i posti assegnati ai vincitori erano trentacinque, mentre l’appellante si collocava in posizione assai distante.
Quanto alla mancata conoscenza dei recapiti dei controinteressati, la Corte osserva che l’istanza di accesso volta a ottenerli fu presentata solo il 6 agosto 2024, oltre il termine decadenziale, mentre la prima richiesta del 21 giugno era diretta ad acquisire soltanto voto, valutazioni dei titoli e posizione in graduatoria. La Sezione precisa che, dopo la pubblicazione, è configurabile la figura del controinteressato, da individuare in chi potrebbe perdere i benefici discendenti dalla posizione acquisita, primi fra tutti i vincitori.
Da ultimo, il Collegio rileva che l’appello fu notificato omettendo del tutto la notifica ad almeno un controinteressato. Richiamato l’art. 41 cod. proc. amm. e l’art. 49 cod. proc. amm., si afferma che i commi 2 e 4 dell’art. 41 si pongono in rapporto di complementarità e non di alternatività: la notificazione per pubblici proclami non esime dall’onere di notificare tempestivamente ad almeno un controinteressato identificato o identificabile, pena l’aggiramento del termine. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado per motivazione parzialmente diversa e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.