Graduatorie concorsuali scadute e improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse (TAR Sicilia n. 2141 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, per una modificazione della situazione di fatto o di diritto, l’eventuale pronuncia di accoglimento non sia più idonea a procurare alcuna utilità al ricorrente. La sopravvenuta inutilizzabilità della graduatoria concorsuale per decorso del termine di validità integra tale causa di improcedibilità, rendendo certa e definitiva l’inutilità della decisione. La proroga del termine di utilizzo delle graduatorie disposta dal decreto-legge n. 215/2023, convertito in legge n. 18/2024, opera esclusivamente per le specifiche categorie espressamente individuate e non si estende indistintamente a tutte le graduatorie pubblicate nel periodo di riferimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico per titoli indetto dall’Azienda Ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro” di Catania per la copertura di diciannove posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista. In esito alla verifica dei titoli gli veniva attribuito il punteggio di 4,16, con collocazione al posto n. 189 della graduatoria definitiva generale per la Provincia di Messina, approvata con delibera n. 2051 dell’01/08/2019.

Il candidato impugnava la graduatoria dolendosi della valutazione dei servizi resi presso due cooperative operanti in convenzione con l’A.S.P. di Messina, che a suo avviso andavano computati tra i titoli di carriera e non nel curriculum formativo e professionale. Chiedeva quindi l’annullamento della graduatoria nel suo interesse e la condanna dell’Amministrazione alla rettifica, con inserimento al posto n. 127. La domanda cautelare veniva respinta. L’Azienda si costituiva eccependo l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità per carenza d’interesse, stante l’avvenuto scorrimento della graduatoria nei limiti della sua validità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., possibili profili di improcedibilità connessi all’attualità dell’interesse, oltre a profili di non integrità del contraddittorio. La questione centrale attiene alla sopravvenuta inutilità della decisione.

Il ricorrente mirava a conseguire la posizione n. 127 in luogo della n. 189. Tuttavia, l’art. 1, comma 147, della legge n. 160/2019 stabilisce che le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. La graduatoria in esame era stata utilizzata con scorrimento sino al 102° posto con delibera n. 989 del 17.6.2022. Ne consegue che, anche in caso di accoglimento, nessuna utilità potrebbe più derivare al ricorrente dalla collocazione al posto n. 127.

Il Collegio ha respinto l’argomento difensivo fondato sulla proroga introdotta dal decreto-legge n. 215/2023. La proroga invocata non riguarda indistintamente tutte le graduatorie pubblicate nel periodo 2013-2022, ma solo quelle di specifiche categorie espressamente individuate dal legislatore, tra cui quelle del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tali previsioni non includono la graduatoria oggetto del giudizio.

Ha quindi trovato applicazione il principio secondo cui, ove una modificazione della situazione di fatto o di diritto renda inutile l’eventuale decisione di accoglimento, si determina l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse, come affermato dai richiamati precedenti del Cons. di Stato n. 5298/2023, n. 2768/2023, n. 2224/2021 e n. 742/2020. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con assorbimento degli ulteriori profili in rito e delle censure di merito. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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