Diniego di visto per lavoro subordinato e null’osta falso: non rileva l’affidamento riposto in un intermediario infedele (TAR Lazio n. 12911 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso per motivi di lavoro subordinato, il diniego del visto fondato sull’accertata falsità del nulla osta è legittimo quando l’Amministrazione abbia verificato la inesistenza nei propri sistemi informatici del titolo prodotto dal richiedente. Il provvedimento negativo non richiede una motivazione analitica laddove l’ostatività emerga dalla lettura congiunta dell’atto e dell’incarto procedimentale. Il principio di buona fede e affidamento opera esclusivamente nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione e non può essere invocato quando l’erronea convinzione del richiedente derivi dal comportamento di un intermediario, la cui condotta non è riferibile all’Amministrazione stessa. L’uso dell’avverbio “eventualmente” in un avviso relativo alla tutela giurisdizionale non incide sulla legittimità del provvedimento, potendo eventualmente rilevare solo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a Tunisi aveva negato il visto d’ingresso per lavoro subordinato, nell’ambito del decreto flussi 2024. Il diniego era motivato con la formula sintetica “Avete presentato dei documenti falsi”. La ricorrente aveva presentato istanza tramite un intermediario, dopo aver acquisito un nulla osta al lavoro subordinato.
Avverso il diniego, la ricorrente deduceva vizi di motivazione, violazione del diritto di difesa, profili di buona fede e l’illegittimità della presunta segnalazione nel sistema informativo Schengen. Si costituiva il Ministero degli Affari Esteri, che documentava l’esito dei controlli svolti dalla sede diplomatica.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la domanda di annullamento del diniego era assistita da un interesse meramente teorico, considerata l’assenza di un valido nulla osta al lavoro subordinato, ma ha comunque esaminato il ricorso nel merito. Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso il difetto di motivazione: dalla lettura congiunta del provvedimento impugnato e dell’incarto procedimentale emergeva chiaramente che il SUI aveva comunicato alla sede diplomatica l’inesistenza nei sistemi ministeriali del nulla osta depositato, con conseguente accertamento della sua falsità.
In relazione alla doglianza concernente l’uso dell’avverbio “eventualmente” nell’avviso relativo alla tutela giurisdizionale, il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui eventuali errori o refusi negli avvisi rilevano ai fini del termine di impugnazione e non già della legittimità dell’atto. La censura è stata pertanto respinta.
Quanto al profilo dell’affidamento, il Collegio ha osservato che la ricorrente non contestava il mancato possesso del nulla osta, limitandosi a dedurre di essere stata tratta in inganno da un intermediario. Il principio di buona fede e affidamento è stato ritenuto invocabile solo nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, e non quando l’erronea convinzione derivi dal comportamento di un terzo, la cui condotta non può ingenerare un affidamento giuridicamente rilevante rispetto all’attività dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha infine respinto la censura relativa alla segnalazione nel sistema SIS II: dalla relazione della sede diplomatica risultava che alcuna segnalazione era stata inserita a sistema, con conseguente carenza di un interesse pratico alla decisione sul punto. Il ricorso è stato integrale respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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