Inammissibile il ricorso sui gravi indizi di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico (Cass. pen. Sez. VI n. 35236 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, non sono consentite censure che investano la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, in particolare attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole. Il ricorso che, deducendo la mancanza di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico, si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli elementi già valutati è pertanto inammissibile per genericità, restando estranea al giudizio di legittimità ogni rivalutazione delle singole posizioni dei coindagati e delle esigenze cautelari.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del ricorrente. La misura era fondata sulla sua partecipazione, con il ruolo di spacciatore, a un’associazione dedita al narcotraffico operante in alcuni comuni dell’area a nord di Napoli, oltre che su diversi episodi di detenzione e cessione di cocaina.
Avverso l’ordinanza del Tribunale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, e con il secondo motivo l’illogicità del giudizio sulle esigenze cautelari, desunte secondo il ricorrente dalla sola mancata dissociazione dal gruppo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha premesso che, in tema di misure cautelari personali, non sono ammesse censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o che si traducano in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. L’apprezzamento delle conversazioni intercettate non è sindacabile in sede di legittimità se non quando sia manifestamente illogico ed irragionevole, secondo il principio pacifico richiamato dalla Sez. U n. 11 del 22/03/2000, Audino, e dalle conformi Sez. 3 n. 44938 del 5/10/2021.
Nel merito del primo motivo, il provvedimento impugnato aveva illustrato la complessa attività di indagine da cui era emersa una strutturata associazione, fondando la condotta partecipativa del ricorrente soprattutto sulle intercettazioni, a loro volta riscontrate da servizi di osservazione, sequestri di droga e arresti. Il Tribunale aveva spiegato l’organizzazione comunicativa del gruppo, articolata su utenze dedicate, così da chiarire la mancata registrazione di contatti telefonici diretti tra il ricorrente e gli altri compartecipi.
La Corte ha poi valorizzato i servizi di controllo della Polizia durante due attività di spaccio, seguiti dalle captazioni che avevano confermato l’identificazione dei parlanti, nonché l’arresto e il sequestro di cocaina e denaro. Da tali elementi il giudice di merito aveva tratto la logica conclusione circa la continuativa collaborazione del ricorrente con l’organizzatore degli spacciatori e con i vertici del sodalizio, con messa a disposizione di un’auto e di utenze dedicate, indice dell’esistenza e della consapevolezza dell’associazione, rispetto alla quale i reati-fine costituiscono solo un ulteriore riscontro.
Quanto al secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, la Corte lo ha ritenuto generico e reiterativo. Il provvedimento impugnato aveva illustrato nel dettaglio l’attualità del pericolo di recidiva, valorizzando il ruolo attivo del ricorrente, i precedenti specifici, le evasioni e i controlli sino al marzo 2025. Su tale base risultava correttamente applicata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo i canoni della Sez. 2 n. 23935 del 04/05/2022, restando irrilevanti le singole posizioni degli altri coindagati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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