Aggravanti coperte da giudicato e poteri del giudice di rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 35232 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di rinvio il giudice è vincolato alle statuizioni della sentenza rescindente e non può rimettere in discussione le circostanze aggravanti ormai coperte da giudicato, essendo la rideterminazione della pena circoscritta ai soli profili indicati dalla Corte di cassazione. Il giudizio di comparazione tra circostanze ad effetto speciale integra una valutazione discrezionale tipica del merito, sottratta al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sostenuta da motivazione adeguata. In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta e va contemperata con gli elementi desumibili dalla motivazione, che può rivelare l’esistenza di un errore materiale obiettivamente riconoscibile, emendabile dal giudice dell’impugnazione.

Il Fatto

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello, in sede di rinvio, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per concorso nel delitto di rapina pluriaggravata in un supermercato.

Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la ritenuta copertura da giudicato dell’aggravante delle più persone riunite, sostenendo che la questione era stata implicitamente devoluta con la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale corretto l’errore materiale del dispositivo di primo grado dando prevalenza alla motivazione. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti.

La Motivazione della Corte

La Sesta sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza rescindente aveva espressamente dichiarato inammissibile la censura relativa all’aggravante delle più persone riunite, ritenuta contestata nel capo di imputazione e riconosciuta dal primo giudice, dichiarando irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato. La difesa pretendeva dunque una inammissibile riconsiderazione delle aggravanti ormai coperte da giudicato.

Parimenti inammissibile è stata ritenuta la richiesta di un nuovo bilanciamento tra circostanze con prevalenza delle attenuanti. La Corte di appello aveva ampiamente giustificato il rigetto, evidenziando che dal certificato penale emergeva la necessità di contestare la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e non la sola recidiva infraquinquennale, e che le attenuanti generiche erano state riconosciute in primo grado solo in ragione della giovane età, senza considerare i precedenti reati. Il giudice di merito aveva attribuito rilievo assorbente alla presenza di tre aggravanti concorrenti.

La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui le statuizioni sul giudizio di comparazione sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da motivazione adeguata, richiamando Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaido, Rv. 245931.

Quanto al contrasto tra dispositivo e motivazione, la Corte ha ribadito che la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta, ma va contemperata con gli elementi tratti dalla motivazione, che può contenere elementi certi e logici atti a ritenere errato il dispositivo. Il Collegio ha richiamato Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 284316; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269; Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Ferlito, Rv. 267153. La Corte di appello, applicando tale principio, aveva rilevato l’errore materiale del dispositivo in presenza di una motivazione che ne rivelava l’esistenza, deponendo in tal senso l’assenza di contrasto sulla pena pecuniaria rimasta immutata.

All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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