Concordato in appello: la rinuncia ai motivi preclude il ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 34057 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge n. 103/2017, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a norma di tale disposizione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — salvo il caso di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello — nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano tradotti in illegalità della sanzione inflitta. La rinuncia ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, che si riverberano sull’intero svolgimento processuale, giudizio di legittimità compreso, con formazione del giudicato sui punti oggetto di rinuncia.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento, in accoglimento delle richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha rideterminato in misura più mite le pene irrogate ai due imputati in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso.

Avverso la sentenza di appello i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, denunciando il difetto di condizione di procedibilità del reato contestato per mancanza di valida querela, in quanto proposta da soggetto non legittimato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dei limiti di ammissibilità del ricorso avverso le sentenze emesse a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Richiamando le Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, il Collegio ribadisce che il ricorso è consentito solo per i vizi che attengono alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono invece inammissibili le censure relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con la sola eccezione della prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello. Parimenti inammissibili sono i vizi sulla determinazione della pena che non si siano tradotti in illegalità della sanzione, secondo Sez. II n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello.

Il passaggio centrale riguarda gli effetti della rinuncia. Quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità resta quella della sentenza di primo grado e il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare nuovamente sull’an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia.

Il Collegio richiama un orientamento costante — Sez. III n. 19983 del 9/6/2020, Coppola e Sez. V n. 29243 del 4/6/2018, Casero — secondo cui il concordato in appello produce effetti preclusivi che si riverberano sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. Poiché la rinuncia è irretrattabile — Sez. II n. 43893 del 4/11/2021, Zapparini — si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione, come affermato da Sez. VI n. 44625 del 3/10/2019, Kadha Hamza.

Ne consegue che, ove vi sia stata rinuncia ai motivi sull’an della responsabilità e l’accordo abbia riguardato solo la pena, si forma il giudicato sulla responsabilità. La doglianza sulla validità della querela, quindi, non è più proponibile. I ricorsi vengono dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *