Parere paesaggistico preventivo e lesività (TAR Lombardia n. 3223 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione dell’impatto paesistico, il parere negativo reso dalla Commissione del Paesaggio in via preventiva e preliminare rispetto alla richiesta di un titolo edilizio non ancora formalizzata può essere privo di carattere immediatamente lesivo e definitivo. Non impedendo al privato di apportare modifiche e opere di mitigazione al progetto, tale parere si configura come possibile atto endoprocedimentale. All’impugnazione di un atto siffatto consegue il dubbio di inammissibilità del ricorso, vertendo su un provvedimento non soggetto a immediata impugnazione. Il giudice amministrativo può rimessare la questione al contraddittorio delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il parere preventivo negativo reso dalla Commissione del Paesaggio del Comune di Como nella seduta n. 18 del 13.11.2024, relativo all’impatto paesistico di un progetto di riqualificazione di un immobile ex sede della Banca d’Italia, ubicato nella “Città Murata” e non sottoposto a tutela. Il parere è stato reso in via preliminare rispetto alla richiesta del titolo edilizio, non ancora formalizzata dall’azienda. L’immobile non è sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ma è disciplinato dalle previsioni del PGT.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva dubbi in merito alla natura effettivamente lesiva e all’immediata impugnabilità del parere paesaggistico impugnato. Il parere, reso in via preventiva, sembra precedere la richiesta di titolo edilizio e apparire finalizzato a fornire al privato una valutazione preliminare sulle possibili soluzioni progettuali. Tale funzione è inquadrata in un’ottica collaborativa e di semplificazione delle procedure. Il collegio quindi esamina se un atto del genere possa essere considerato un provvedimento definitivo o solo un passaggio interlocutorio. Il fatto che il parere negativo non impedisca di apportare modifiche al progetto, in quanto non preclude soluzioni alternative che riducano l’impatto, ne evidenzia la natura non finale.
Il collegio osserva anche che il provvedimento impugnato sembra non definitivo, in quanto la società ha la possibilità di presentare un nuovo progetto con aggiustamenti e mitigazioni, come già avvenuto in precedenza dopo un altro parere negativo. La questione centrale diventa quindi l’ammissibilità del ricorso, se il parere sia privo di carattere lesivo immediato. Qualora fosse ritenuto privo di tale carattere, il ricorso sarebbe rivolto contro un atto non soggetto a impugnazione immediata, con conseguente inammissibilità.
Vista la rilevanza della questione, sebbene la possibile inammissibilità sia stata segnalata in udienza, il TAR ritiene opportuno sottoporla al pieno contraddittorio, assegnando alle parti un termine per memorie. La decisione finale è pertanto riservata, senza fissazione di una nuova udienza pubblica.
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Nota della Redazione
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