Griglie di accreditamento sanitario: la D.G.R. confermativa non è autonomamente impugnabile (TAR Puglia n. 172 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che recepisce specifiche istanze delle associazioni di categoria e modifica un singolo criterio della griglia di valutazione delle strutture accreditate è meramente confermativa rispetto ai criteri già fissati con precedente provvedimento non impugnato, in difetto di una rinnovata istruttoria: avverso tali criteri difetta l’interesse all’impugnazione. Il limite massimo al numero di riuniti odontoiatrici valorizzati nella griglia non incide sulla qualità delle prestazioni erogate ed è funzionale a evitare effetti distorsivi del riparto delle risorse, a tutela della concorrenza e della localizzazione capillare delle strutture sul territorio regionale. Le relative censure sono inammissibili e, nel merito, infondate.

Il Fatto

La Regione Puglia, con una serie di delibere di Giunta succedutesi dal 2009, ha ridisegnato modalità e griglie per la distribuzione delle risorse e la determinazione dei tetti di spesa dei soggetti accreditati, superando il criterio del tetto di spesa storico. Con la D.G.R. n. 2150 del 16 dicembre 2021 la Regione ha adottato nuovi criteri di assegnazione del budget per le branche di Odontoiatria e Oculistica, recependo le istanze delle associazioni rappresentative.

Con la successiva D.G.R. n. 1946 del 22 dicembre 2022 ha determinato il fondo unico di remunerazione per il 2023 e modificato le griglie di valorizzazione per le branche di Odontoiatria, Medicina Fisica e Riabilitativa e Radiodiagnostica, introducendo un limite alla valorizzazione della voce “riuniti a norma CE completo di turbina e micromotore”, conteggiati fino a un massimo di sette. Una struttura odontoiatrica accreditata ha impugnato tale delibera, deducendo la violazione della normativa di settore e l’eccesso di potere. La Regione ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza; la controinteressata non si è costituita. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che tutti i criteri censurati, a eccezione del limite ai riuniti, erano già contenuti nella D.G.R. n. 2150 del 2021, rimasta non impugnata. Rispetto a essi la delibera gravata è meramente confermativa: non vi è stata alcuna rinnovata istruttoria, ma solo la valutazione di richieste specifiche avanzate dalle associazioni di categoria con pec del 28 ottobre 2022.

Il Collegio esamina quindi l’unico profilo autonomamente impugnabile, cioè la limitazione a sette del punteggio assegnato ai riuniti presenti in struttura, e lo ritiene infondato. Il numero di riuniti non ha diretta incidenza sulla qualità delle prestazioni erogate: l’incremento irrazionale di tali apparecchiature per struttura può produrre effetti distorsivi sul riparto delle risorse economiche.

La valorizzazione incontrollata del numero di riuniti, osserva il Tribunale, avvantaggerebbe un limitato numero di operatori dotati di rilevanti capacità finanziarie, interessati ad ampliare il budget attraverso l’incremento delle apparecchiature. Ne deriverebbe una penalizzazione delle piccole realtà imprenditoriali, con effetti distorsivi della concorrenza e pregiudizio per la localizzazione capillare delle strutture nel territorio regionale.

Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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