Soccorso istruttorio prevale su onere dichiarativo per malfunzionamento piattaforma (TAR Lombardia n. 369 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per il reclutamento del personale docente, il candidato che non riesca a caricare nella piattaforma informatica i titoli di servizio a causa di un malfunzionamento del sistema non incorre in decadenza né in una preclusione valutativa. Il principio di autoresponsabilità del concorrente, che impone la dichiarazione dei titoli a pena di mancato punteggio, cede quando il disservizio informatico sia specificamente allegato, i titoli siano documentalmente provati e l’amministrazione non ne contesti in giudizio l’effettività. Non vi è violazione della par condicio tra i candidati né del divieto di aggravamento della procedura, poiché i titoli di servizio risultano già nella disponibilità del medesimo ente gestore della selezione. Il soccorso istruttorio opera, in questi limiti, in funzione di correzione del malfunzionamento e non di integrazione dell’onere dichiarativo.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per il reclutamento dei docenti nella scuola secondaria di primo grado, classe di concorso AC25 (spagnolo, secondo grado di istruzione secondaria di primo grado), indetto per la Regione Lombardia. In sede di domanda non è riuscita a caricare, nella piattaforma informatica ministeriale, i titoli di servizio relativi agli anni dal 2015 al 2020, con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quello spettante.
Ha chiesto l’annullamento delle graduatorie finali e rettificata e l’accertamento del diritto al punteggio di 8,75 per i titoli di servizio, oltre alla condanna in forma specifica dell’amministrazione, prospettando la mancata attivazione del soccorso istruttorio e la violazione del principio di buon andamento. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito deducendo l’operatività del principio di autoresponsabilità e l’assenza di incertezza sulla documentazione fornita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando espressamente la valutazione già resa in fase cautelare, che aveva sospeso gli atti impugnati per l’evidenza del fumus boni iuris. Il nucleo argomentativo ruota attorno a due elementi convergenti, entrambi valorizzati dal Collegio.
Il primo è il malfunzionamento del sistema informatico utilizzato per la presentazione della domanda, allegato dalla ricorrente e riferito al mancato salvataggio automatico dei dati. Il Tribunale osserva che l’amministrazione non ha provato che, nel periodo di caricamento della domanda, la piattaforma non abbia dato luogo ad alcun malfunzionamento, né ha specificamente contestato le allegazioni di parte. La difesa ministeriale si è limitata a sostenere che il problema informatico non sarebbe stato decisivo, poiché molti altri concorrenti avrebbero correttamente inserito i dati: argomento ritenuto insufficiente.
Il secondo elemento concerne la plausibilità dell’ipotesi del disservizio, valutata in correlazione all’unico momento della procedura riferibile all’iniziativa della singola candidata. Assume rilievo rafforzativo la circostanza che i servizi di cui si sarebbe dovuta fornire evidenza in domanda fossero stati svolti presso il medesimo Ministero, che ne era a conoscenza anche per il precedente invio della domanda di aggiornamento delle GPS. Ne deriva l’effettiva superfluità dell’acquisizione documentale.
Su queste basi il Collegio ritiene superati i profili di contrasto con il divieto di aggravamento della procedura, con il principio della par condicio tra candidati e con il principio di autoresponsabilità del concorrente che partecipa a una procedura concorsuale pubblica. L’intrinseca forza argomentativa delle circostanze dedotte prevale su tali obiezioni.
Il ricorso è pertanto accolto, con conferma delle statuizioni cautelari: la graduatoria va riformulata includendo i titoli di servizio dal 2016 al 2020, per un totale di sette anni, cui corrisponde un punteggio parziale di 8,75. Le spese sono compensate per la peculiarità e la parziale novità della questione.
Nota della Redazione
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