Segnalazione del turista e onere di prova nel procedimento sanzionatorio taxi (TAR Emilia-Romagna n. 316 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento sanzionatorio a carico del titolare di licenza taxi, avviato su segnalazione dell’utente, non è richiesta la prova assoluta dei fatti avvenuti all’interno del veicolo. È sufficiente che la segnalazione sia veridica, perché il segnalante ha allegato il proprio documento di identità assumendo la paternità delle dichiarazioni, e plausibile, perché riferisce dati circostanziati e riconducibili a un soggetto specificamente individuato. Il formale reclamo costituisce di norma prova idonea dei fatti addebitati, con la conseguenza che l’onere di provare la falsità degli addebiti spetta all’incolpato. Una soluzione diversa renderebbe praticamente impossibile sanzionare tali illeciti e lascerebbe privi di tutela gli utenti del servizio. Il mancato esperimento dei rimedi avverso il diniego di accesso non inficia la legittimità del provvedimento, adeguatamente motivato per relationem.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi, impugnava il provvedimento con cui la Polizia Municipale del Comune di Bologna gli aveva applicato la sospensione dell’efficacia del titolo per venti giorni. La misura si fondava su una segnalazione trasmessa dalla società di accoglienza turistica comunale, recante la lamentela di quattro turisti stranieri: il conducente avrebbe preteso un compenso superiore alla tariffa ordinaria per la corsa dall’aeroporto alla stazione, senza attivare il tassametro.

Il ricorrente deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata ostensione dell’esposto, la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e la sproporzione della sanzione rispetto al minimo di cinque giorni previsto dal regolamento sovracomunale. Il Comune eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse, essendo gli effetti del provvedimento esauriti.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio disponeva l’estromissione della società di accoglienza turistica, estranea al provvedimento impugnato, e respingeva l’eccezione di improcedibilità. Il ricorrente aveva infatti manifestato l’intenzione di agire in via risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., circostanza che conserva l’interesse alla decisione secondo l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm..

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto l’istruttoria completa: il Comune aveva acquisito la segnalazione e la documentazione allegata, effettuato l’audizione dell’interessato e valutato le memorie difensive. Quanto all’identificazione dei segnalanti, la società aveva trasmesso i dati e il documento di identità di uno dei quattro turisti, che aveva assunto la paternità della segnalazione in nome del gruppo.

Il passaggio centrale riguarda il riparto dell’onere probatorio. Richiamando il precedente del TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 3010 del 2016, il Collegio ha osservato che i fatti contestati si verificano in un contesto conoscibile direttamente dal titolare della licenza e non verificabile autonomamente dal Comune. Ne deriva che la segnalazione veridica e circostanziata è prova sufficiente, mentre spetta all’incolpato dimostrare la falsità degli addebiti. Il ricorrente, in sede di audizione, non aveva puntualmente contestato i fatti, ammettendo la possibilità di non aver azionato il tassametro nella concitazione della giornata fieristica.

Quanto all’accesso, il Tribunale ha rilevato che l’interessato non aveva attivato i rimedi previsti avverso il diniego e che il provvedimento risultava motivato con riferimento ai fatti comunicati. La sanzione di venti giorni, contenuta nella forbice da cinque a sessanta prevista dall’art. 62 del Regolamento Unificato, è stata ritenuta espressione di discrezionalità non sindacabile nel merito, avendo l’Amministrazione valutato gravità della condotta e condotta pregressa. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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