Nessun diritto del consigliere al gruppo misto unipersonale dopo il distacco volontario (Cons. Stato n. 4014 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale che si distacchi volontariamente dal gruppo consiliare di originaria appartenenza, senza aderire ad altro gruppo, non vanta alcun diritto alla costituzione di un gruppo misto unipersonale. Le prerogative connesse ai gruppi consiliari spettano al gruppo in quanto tale e non al singolo consigliere, il quale ne fruisce solo in via indiretta per effetto dell’appartenenza. La previsione del regolamento consiliare che impone un numero minimo di due consiglieri per la costituzione di un nuovo gruppo costituisce espressione non irragionevole della discrezionalità amministrativa dell’ente, in funzione di esigenze di efficienza e di equilibrio di bilancio. Il consigliere fuoriuscito può essere collocato nel gruppo misto formato da altri consiglieri parimenti non aderenti ad alcun gruppo.

Il Fatto

Una consigliera comunale, eletta nella lista di un partito, impugnava le delibere con cui il Consiglio comunale aveva respinto la sua istanza di costituzione di un gruppo misto uninominale, dopo il suo distacco dal gruppo di originaria appartenenza. Il TAR Calabria, con sentenza n. 1621/2025, accoglieva il ricorso e annullava gli atti.

Il Comune proponeva appello, deducendo l’illegittima intrusione del giudice di prime cure nelle prerogative organizzative dell’ente e la non irragionevolezza della previsione regolamentare che esclude il gruppo unipersonale. La consigliera resisteva chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi di gravame, ritenendo assorbita l’eccezione preliminare di tardività del ricorso. Il nucleo della controversia riguarda la natura delle prerogative connesse ai gruppi assembleari e la loro riferibilità al singolo consigliere.

Il Consiglio di Stato richiama l’art. 38, comma 3, TUEL, che destina le risorse ai soli gruppi consiliari e non ai singoli consiglieri, e l’art. 20 dello Statuto comunale, che compone le commissioni con criterio proporzionale assicurando un rappresentante per ogni gruppo. Ne deduce che la mancata partecipazione a un gruppo impedisce la nomina nelle commissioni e che le prerogative del gruppo esulano dalle attribuzioni del consigliere.

La Corte richiama la duplice natura dei gruppi consiliari, proiezione dei partiti e articolazioni interne dell’organo istituzionale, secondo Cass. civ., SS.UU., n. 3335 del 2004. Su questa base distingue due situazioni: il consigliere che subisca l’abbandono del gruppo da parte degli altri iscritti, che mantiene le stesse prerogative ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento consiliare; e il consigliere che si distacchi volontariamente, al quale l’art. 8, comma 5, non riconosce la costituzione di un gruppo unipersonale, salva la possibilità di un nuovo gruppo di almeno due consiglieri.

Il Collegio esclude che il diritto al gruppo misto unipersonale rientri tra le prerogative del consigliere, non essendo espressione di alcuna prerogativa politica. Il fuoriuscito può essere collocato nel gruppo misto formato da altri consiglieri parimenti non aderenti. Il diniego opposto dal Comune dà piena attuazione alle previsioni normative e regolamentari.

La Corte valorizza inoltre le esigenze di efficienza e di equilibrio di bilancio richiamate dagli artt. 81 e 97 Cost.: la proliferazione di gruppi unipersonali renderebbe l’assise ingovernabile e imporrebbe spese aggiuntive fisse a danno dei servizi pubblici. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado rigettato, con condanna dell’appellata alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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